Rsa San Nicola Arcella: il Tar conferma la gestione al San Michele
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Il Tar Calabria respinge il ricorso di Universiis: via libera al Gruppo San Michele per la gestione della Rsa San Francesco di Paola a San Nicola Arcella
20 marzo 2026 - Ore: 16.00
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria ha respinto l'istanza cautelare della Universiis Società Cooperativa Sociale, confermando il passaggio di gestione della Rsa "San Francesco di Paola" di San Nicola Arcella al Gruppo San Michele Srl. La decisione, formalizzata in un'ordinanza pubblicata ieri dai giudici della seconda sezione di Catanzaro, chiude la prima fase del contenzioso sulle autorizzazioni sanitarie, garantendo la continuità assistenziale per i 60 posti letto della struttura e validando l'operato dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza e della Regione Calabria.
La decisione del TAR sull'autorizzazione della RSA cosentina
Il contenzioso legale è scaturito dal decreto della Regione Calabria del 23 febbraio, che disponeva la voltura dell’autorizzazione all’esercizio in favore del nuovo gestore. A questo è seguita la comunicazione dell'ASP di Cosenza, che ha ordinato alla cooperativa uscente la consegna dei locali entro il 26 febbraio. I giudici (presidente Ivo Correale, estensore Francesco Tallaro) hanno chiarito che, trattandosi di una struttura di proprietà pubblica affidata con un contratto temporaneamente efficace, "l’attribuzione di detta autorizzazione non può evidentemente richiedere il consenso del precedente gestore", smontando di fatto la richiesta di sospensiva presentata da Universiis.
Continuità assistenziale e la nuova gara d'appalto ASP
La vicenda amministrativa si innesta su una precedente sentenza del 31 dicembre 2025. Quel pronunciamento aveva dichiarato inefficace il contratto di agosto stipulato tra l'ASP di Cosenza e il Gruppo San Michele, ma ne aveva differito gli effetti per garantire la continuità del servizio medico-sanitario fino alla conclusione di una nuova gara d'appalto, e comunque non oltre il 30 giugno 2026. Di conseguenza, il tribunale ha ribadito che spetta legittimamente al Gruppo San Michele "dare esecuzione al contratto d’appalto sino al completamento della nuova procedura di evidenza pubblica".
Respinte le pretese economiche della cooperativa uscente
I magistrati hanno respinto le istanze della cooperativa uscente anche nel merito dei titoli di gestione. L'accordo stipulato alla fine del 2025 si limitava infatti all'acquisto di prestazioni e non forniva alla Universiis alcun titolo valido per la conduzione della residenza. Escludendo i presupposti d'urgenza, il collegio ha precisato che "l’interesse della ricorrente ha una dimensione esclusivamente economica". L'ordinanza si conclude con la condanna della cooperativa al pagamento delle spese legali, quantificate in 1.000 euro per ciascuna delle parti coinvolte (ASP di Cosenza, Regione Calabria e Gruppo San Michele).
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