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Gestione Rsa di San Nicola Arcella, il Tar Calabria annulla la gara: contratto inefficace e nuova procedura per l’Asp

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  • 2 ore fa
  • Tempo di lettura: 3 min

RSA San Nicola Arcella – residenza per anziani


Gestione Rsa di San Nicola Arcella: accolto il ricorso sulla mancata verifica del piano economico-finanziario: illegittima la commistione tra offerta tecnica ed economica, gara annullata




31 dicembre 2025





Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Seconda) ha annullato l’intera procedura di gara per l’affidamento della concessione della Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) di San Nicola Arcella, dichiarando inefficace anche il contratto già stipulato tra l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza e la società aggiudicataria.

La sentenza, pubblicata oggi, 31 dicembre 2025, segna un passaggio rilevante nel contenzioso sui servizi sociosanitari in Calabria, riaffermando principi fondamentali in materia di trasparenza, segretezza dell’offerta economica e corretta verifica dei piani economico-finanziari nelle procedure di evidenza pubblica.




La gara per la RSA di San Nicola Arcella

La procedura, indetta dall’ASP di Cosenza nel novembre 2023, riguardava l’affidamento novennale della gestione della RSA “San Francesco di Paola”, struttura da 60 posti letto destinata all’assistenza di anziani.

L’importo posto a base di gara era pari a 900 mila euro complessivi, con un canone minimo annuo di 100 mila euro.Oggetto della concessione: la gestione completa dei servizi assistenziali, sanitari e alberghieri, inclusi mensa, pulizie, lavanderia e adeguamento strutturale.

Alla gara hanno partecipato tre operatori economici:

  • Universiis Società Cooperativa Sociale, in RTI;

  • Gruppo San Michele S.r.l. (già In Mensa S.r.l.);

  • Centro Clinico San Vitaliano S.r.l.

Al termine della valutazione, l’ASP aveva aggiudicato la concessione al Gruppo San Michele S.r.l., con deliberazione del 15 aprile 2025.



Il ricorso e le contestazioni sulla gestione della RSA

L’esito della gara è stato impugnato da Universiis S.c.s., che ha presentato ricorso al TAR Calabria contestando numerosi profili di illegittimità, tra cui:

  • violazione del principio di segretezza dell’offerta economica;

  • mancata separazione tra offerta tecnica ed economica;

  • carenze nella verifica della sostenibilità del Piano Economico Finanziario;

  • genericità dei criteri di valutazione;

  • violazioni dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio.

Nel corso del giudizio sono stati depositati anche motivi aggiunti e un ricorso incidentale da parte dell’aggiudicataria.



RSA San Nicola Arcella: decisiva la mancata verifica del PEF

Il punto centrale della decisione riguarda la mancata verifica, prima dell’attribuzione del punteggio economico, dell’adeguatezza e sostenibilità del Piano Economico Finanziario, come invece previsto dal disciplinare di gara.

Il TAR ha chiarito che:

il PEF non è un documento meramente formale, ma serve a dimostrare la concreta capacità dell’operatore di gestire il servizio per l’intera durata della concessione.

Dai verbali di gara, tuttavia, non emerge alcuna prova dell’effettivo svolgimento di tale verifica, né risulta una verbalizzazione idonea a dimostrarla.

Per il Tribunale, l’assenza di documentazione non può essere superata con l’affermazione che la verifica sarebbe stata comunque effettuata: la verbalizzazione è elemento essenziale di prova dell’attività amministrativa.



Offerta tecnica ed economica: illegittima la commistione

Un ulteriore profilo ritenuto illegittimo riguarda la clausola del disciplinare che consentiva l’inserimento del Piano Economico Finanziario non oscurato all’interno dell’offerta tecnica.

Secondo il TAR:

  • la conoscenza anticipata di elementi economici può influenzare, anche solo potenzialmente, la valutazione tecnica;

  • il principio di separazione tra offerta tecnica ed economica è posto a tutela dell’imparzialità della commissione giudicatrice.

Di conseguenza, la clausola è stata annullata, con effetti caducanti sull’intera procedura.



Accolto anche il ricorso incidentale

Nel quadro di una procedura già compromessa, il TAR ha accolto anche il ricorso incidentale del Gruppo San Michele S.r.l., rilevando che la stessa Universiis aveva anticipato il contenuto della propria offerta economica in risposta a una richiesta di chiarimenti della stazione appaltante.

Una condotta ritenuta in contrasto con il principio di segretezza dell’offerta economica, che avrebbe dovuto comportare l’esclusione dalla gara.

Questo elemento ha ulteriormente confermato la non sanabilità dei vizi procedurali.



Contratto inefficace e nuova gara per la RSA

Alla luce delle irregolarità riscontrate, il TAR Calabria ha disposto:

  • l’annullamento di tutti gli atti di gara;

  • la dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato il 25 agosto 2025;

  • l’obbligo per l’ASP di Cosenza di bandire una nuova procedura di gara, nel rispetto dei principi indicati in sentenza.

L’inefficacia del contratto è stata differita fino alla conclusione della nuova gara, e comunque non oltre sei mesi dalla pubblicazione della decisione.

Respinta la richiesta di risarcimento del danno, ritenendo che la ripetizione della gara sia sufficiente a ristabilire la legalità.


Un precedente rilevante per la sanità calabrese

La sentenza rappresenta un precedente significativo per le procedure di affidamento nel settore sanitario e sociosanitario, riaffermando l’obbligo:

  • di verifiche economico-finanziarie reali e documentate;

  • di netta separazione tra valutazioni tecniche ed economiche;

  • di rispetto rigoroso dei principi di trasparenza e imparzialità.



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