Scalea, botte a Carnevale: gli atti tornano in Corte d'Appello, per il trattamento sanzionatorio
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Scalea, botte a Carnevale: gli atti tornano in Corte d'Appello, per il trattamento sanzionatorio

I fatti sono scaduti nel mese di marzo del 2011. La decisione della Corte di Cassazione

SCALEA – 18 nov. 20 - I fatti risalgono al mese di marzo del 2011: una rissa, mentre si svolgeva la sfilata di Carnevale. Il blocco momentaneo di una strada, dove stavano passando i carri allegorici, aveva generato una rissa terminata con un'aggressione. La vittima, giovane volontario, si trovava, coordinato regolarmente dalla Polizia locale e dalgruppo della protezione civile, ad uno stop. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, e ha rinviato, per un nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro. Ha invece dichiarato inammissibili i ricorsi nel resto. Il ricorso è stato proposto dai due indagati: G.C. , 50 anni, e A.S., 45 anni, di Scalea, contro la sentenza del 21 giugno 2019 della Corte d'Appello di Catanzaro. quest'ultima, confermando per le posizioni dei due la sentenza del Tribunale di Paola del 1 dicembre 2016, aveva ritenuto gli imputati responsabili del reato di lesioni, commesso il 6 marzo 2011 ai danni di G.M. Nel ricorso si contesta la violazione di legge sul rigetto dell'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale in composizione monocratica, sollevata fin dal giudizio di primo grado, ove l'originaria contestazione del reato

di violenza a pubblico ufficiale, commesso nei confronti della stessa persona offesa in un rapporto di continuazione con il reato di lesioni, determinava la competenza del Tribunale in composizione collegiale, non esclusa dall'assoluzione in primo grado per il reato di violenza. Sollevato un vizio

motivazionale sull'affermazione di responsabilità, e in particolare che: le dichiarazioni di due testi risulterebbero inutilizzabili in quanto erano stati presenti all'audizione dibattimentale della persona offesa; e uno dei due era risultato presente durante la deposizione. Un teste ha descritto, secondo quanto è emerso, “i fatti come una rissa fra diversi soggetti e non come un'aggressione nei confronti

della sola vittima. Per la Cassazione, però, i motivi dedotti dai ricorrenti sono inammissibili, salvo nella situazione che riguarda il trattamento sanzionatorio. La Cassazione, rileva che, “in conseguenza dell'esclusione in primo grado della contestata aggravante teleologica, le pene previste per il reato di lesioni personali semplici, così configurato, erano quelle stabilite in forme non detentive; la pena di otto mesi di reclusione, inflitta dal Tribunale e confermata con la sentenza impugnata, deve pertanto essere ritenuta illegale. Tanto impone l'annullamento della sentenza impugnata sul punto, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro per le necessarie valutazioni di merito sulla pena da irrogarsi nell'ambito della corretta previsione sanzionatoria”.

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