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Cetraro, per il Riesame: Iorio non favorì il latitante Occhiuzzi

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Il Tribunale del Riesame annulla i domiciliari per Alessandra iorio: «Mancano prove di favoreggiamento» verso il latitante Occhiuzzi


:Tribunale di Catanzaro sede del Riesame che ha revocato i domiciliari ad Alessandra Iorio nel caso Occhiuzzi


13 marzo 2026 - Ore 16.05




Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha annullato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Alessandra Iorio, detta “La Bruna”, indagata per favoreggiamento personale del latitante Luca Occhiuzzi, alias “Bistecca”, ritenuto vicino alla cosca di ’ndrangheta guidata da Giuseppe Scornaienchi nell’area di Cetraro. La decisione è stata presa all’esito della Camera di Consiglio del 5 febbraio, con deposito delle motivazioni che accolgono le contestazioni della difesa, sostenuta dall'avvocato Emilio Enzo Quintieri, sulla insussistenza della gravità indiziaria.



Riesame Catanzaro: revocati i domiciliari per Alessandra Iorio

Il collegio del Tribunale di Catanzaro, composto dal presidente Sonni e dal relatore Iuliano, ha annullato l’ordinanza emessa il 12 gennaio dal Giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, che aveva disposto gli arresti domiciliari per Iorio.

Secondo l’accusa, la donna avrebbe aiutato il latitante Occhiuzzi, ricercato per un tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso avvenuto a Belvedere Marittimo nel 2021, fornendogli sostegno morale e materiale durante la latitanza. Il Gip, tuttavia, aveva già ridimensionato l’impostazione accusatoria escludendo l’aggravante dell’agevolazione mafiosa.






«Mancano prove concrete di favoreggiamento»

Nelle motivazioni, i giudici del Riesame evidenziano come gli elementi raccolti non siano sufficienti a sostenere l’ipotesi accusatoria.

Secondo il collegio:

«L’analisi del medesimo compendio fattuale conduce il Collegio a pervenire a conclusioni difformi, dovendosi escludere che gli elementi valorizzati possano integrare, allo stato degli atti, un quadro di gravità indiziaria idoneo a sostenere l’ipotesi di favoreggiamento personale contestata».

In particolare, i giudici sottolineano l’assenza di prove concrete circa la consegna di generi di prima necessità o altri aiuti al latitante.

«Non risultano elementi oggettivi idonei a dimostrare che la ricorrente abbia effettivamente fornito beni, denaro o altri mezzi funzionali al mantenimento della latitanza. Mancano sequestri, riscontri testimoniali univoci, intercettazioni, attività di osservazione o qualsiasi altro dato fattuale».

La semplice presenza della donna nel luogo dove si nascondeva il latitante, secondo il Riesame, non è sufficiente a configurare un reato.

«La mera circostanza che la Iorio si sia recata più volte presso il luogo in cui il latitante si nascondeva non è, di per sé, idonea a integrare una condotta di favoreggiamento».


«Nessuna prova di ausilio morale o intenzione di aiutare la latitanza»

Il Tribunale ha inoltre escluso che vi siano elementi per sostenere un presunto “ausilio morale”.

Secondo i giudici, questa forma di supporto può assumere rilevanza penale solo se incide concretamente sulla latitanza o sulle indagini. Nel caso esaminato, però, non emergono prove di incoraggiamenti, indicazioni operative o altri comportamenti utili a sottrarsi alle ricerche.

Allo stesso modo, non è stato dimostrato il dolo, cioè la volontà di favorire la latitanza o ostacolare l’attività investigativa.

«Non emerge che la Iorio abbia agito con la consapevole e deliberata finalità di favorire la latitanza o di ostacolare l’azione dell’Autorità giudiziaria».



Nessun obbligo di denuncia e contatti con carabinieri non provati

Il Riesame ha anche escluso che la mancata denuncia possa configurare favoreggiamento.

«Non può riconoscersi alcun profilo di favoreggiamento nella mancata denuncia della ricorrente, che, in qualità di privata cittadina, non era tenuta ad adempiere a tale obbligo».

Quanto ai presunti contatti con un carabiniere per ottenere informazioni utili al latitante, il collegio ritiene che non vi siano elementi per dimostrare tale finalità.

«La finalità delle comunicazioni rimane incerta, non potendosi ricavare alcuna prova di condotte concrete, specifiche e idonee ad ostacolare l’attività della Polizia Giudiziaria».

Di conseguenza, secondo i giudici, non risulta che la condotta dell’indagata abbia arrecato alcun beneficio concreto al latitante né interferito con le indagini.



La difesa: «Accuse senza fondamento»

Nonostante la revoca della misura cautelare, il procedimento giudiziario proseguirà.Il Pubblico Ministero, infatti, ha chiesto il rinvio a giudizio per favoreggiamento personale aggravato dall’agevolazione mafiosa.

L’avvocato Emilio Enzo Quintieri, difensore di Alessandra Iorio, ha commentato:

«Nonostante il Riesame abbia completamente disintegrato il castello accusatorio, per la mia assistita il Pubblico Ministero ha inteso esercitare l’azione penale».

La difesa continuerà a sostenere l’innocenza dell’imputata.

«La difesa continuerà a sostenere, con fermezza, l’innocenza dell’imputata rispetto ad accuse del tutto prive di fondamento, soprattutto quella di aver agevolato una cosca mafiosa».

Secondo il legale, il processo chiarirà definitivamente la totale estraneità della donna ai fatti contestati, che hanno portato anche alla precedente privazione della libertà personale.



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