Scalea, assegno smarrito, ma utilizzato dall'imputato. Ricorso in Cassazione inammissibile
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Scalea, assegno smarrito, ma utilizzato dall'imputato. Ricorso in Cassazione inammissibile

La Corte di Cassazione si è espressa in merito all'utilizzo dell'assegno, risultato smarrito. "Colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto”

SCALEA – 18 nov. 20 - Ricettazione di assegni, pena rideterminata a seguito della dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di truffa. Contro questa accusa ha fatto ricorso contro la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, un uomo di Scalea. La Corte di Cassazione con ordinanza ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. La sentenza della corte d'Appello è del settembre 2019.

Quest'ultima, aveva parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Paola a novembre 2016. Aveva confermato la condanna in relazione al reato di ricettazione di assegni; rideterminando la pena a seguito della dichiarazione di estinzione per prescrizione della truffa. Contestata l'affermazione di responsabilità, secondo il ricorrente, basata solo su supposizioni e su un dato non significativo: la denuncia di smarrimento dei titoli di credito. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile “per manifesta infondatezza dei motivi, peraltro generici”. Secondo la Cassazione, risulta poi che gli assegni erano stati smarriti e furono utilizzati dall'imputato come strumento di pagamento.

“Tali circostanze – si legge - sono idonee ad integrare il reato presupposto dal punto di vista materiale; la natura del bene, titolo di credito, e l'assenza di valide giustificazioni rendono altresì corretta la valutazione dell'elemento psicologico operata dai giudici di merito, in quanto ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza”. La Cassazione, inoltre, fa notare che “nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte postepay, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori.

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