top of page

"Matassa": negato il dissequestro di beni strumentali nella villa di Modena a Ruggerini

  • 18 giu 2022
  • Tempo di lettura: 2 min

La Cassazione ha deciso definitivamente sul ricorso dell'imprenditore



PRAIA A MARE – 18 giu. 22 - E' coinvolto nell'operazione denominata “Matassa” svolta dalla guardia di finanza diversi anni fa. Il processo è ancora in corso. Ritenuto il principale indagato, Maurizio Ruggerini, 69 anni, aveva fatto richiesta di dissequestro di beni strumentali collocati in una villa di Modena. La Suprema corte di Cassazione si è definitivamente pronunciata sul ricorso presentato, dichiarandolo inammissibile, e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Il ricorso riguarda l'ordinanza del 2021 del Tribunale di Cosenza. Il 10 novembre, il tribunale della città silana ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello cautelare proposto da Maurizio Ruggerini avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Paola, avanti al quale pende il giudizio dibattimentale per reati tributari, aveva rigettato, la richiesta di dissequestro di beni strumentali collocati in una villa di Modena.



Nel ricorso si lamentavano violazione di legge e mancanza ed illogicità della motivazione, “il sequestro – si legge - sarebbe soggetto a precisi limiti temporali; nella specie lo stesso era stato disposto in vista della confisca del profitto del reato, ma con riguardo ai reati sub iudice nessun profitto sarebbe configurabile, non essendo lo stesso mai stato neppure quantificato dall'unico ente competente, l'Agenzia delle Entrate; sarebbero inoltre stati violati i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, per mancanza di motivazione circa l'impossibilità di conseguire il risultato attraverso forme di cautela meno invasive”. Secondo la Cassazione: “L'ordinanza impugnata ha evidenziato che analoga istanza di restituzione dei beni sequestrati, con cui si lamentava la sproporzione tra il valore degli stessi e il profitto del reato, era stata già decisa, e respinta, con provvedimento del Tribunale di Paola del 21 novembre 2020. Essendosi sul punto formato il cosiddetto "giudicato cautelare", il provvedimento poteva essere modificato o revocato soltanto in forza di elementi nuovi o sopravvenuti, e non già semplicemente in base ad argomenti e motivi diversi, anche se non prospettati in precedenza. Ravvisando quest'ultima ipotesi, l'ordinanza impugnata ha pertanto dichiarato l'inammissibilità dell'appello cautelare”. Tale argomentazione è stata giudicata corretta e conforme al consolidato orientamento dalla Suprema corte.



Miocomune whatsapp
  • Pagina Facebook miocomune
  • miocomune
  • Youtube miocomune
  • Instagram miocomune
telegram miocomune

contatto mail: miocomune@gmail.com

Iscriviti ai nostri canali per essere sempre informato
Clicca sulle icone, andrai direttamente ai nostri social

  • Pagina Facebook miocomune
  • miocomune
  • Youtube miocomune
  • Instagram miocomune
  • LinkedIn
Telegram miocomune.tv
Segnalazioni e info
contatto mail: miocomune@gmail.com

Copyright © Miocomune. Tutti i diritti riservati. - quotidiano on line (Reg. inf. 01/2012, Trib. Paola)

bottom of page