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Verbicaro, il sindaco ordina la restituzione al comune del Parco Berlinguer

Una decisione del Tar è a favore dell'ente e di una precedente ordinanza



VERBICARO – 20 dic. 22 - Il sindaco di Verbicaro, Francesco Silvestri, ieri ha firmato un'ordinanza di sgombero. Quindici giorni di tempo per “restituire” al comune il “Parco Berlinguer” e le strutture annesse, compreso il piccolo fabbricato, utilizzato come punto di ristoro. Nell'ordinanza si dà incarico alla polizia municipale di verificare l'osservanza della diffida. Trascorso il termine, se non dovessero esserci riscontri verrà data esecuzione coattiva all'ordinanza originaria di sgombero che porta la data del 16 settembre 2021. Il cittadino che detiene il parco “Berlinguer” si era opposto al Tribunale amministrativo regionale. Il comune di Verbicaro, era stato difeso dall'avvocato Francesco Cristiani. Il tribunale amministrativo aveva dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento, in favore del comune resistente, delle spese di giudizio. Il ricorrente aveva impugnato l’ordinanza, con la quale il comune intimava “il rilascio del Parco Berlinguer e di ogni struttura annessa, con sgombero di ogni locale e con restituzione degli immobili, iberi da persone e cose, il tutto in favore dell'Ente concedente”.



Sul parco, c'era una convenzione, stipulata nel 2010, con il comune, avente ad oggetto la gestione, per nove anni, del parco pubblico “E. Berlinguer” con annesse strutture, oltre al servizio di pulizia e manutenzione ordinaria del parco stesso. Secondo il ricorrente, tale convenzione avrebbe avuto natura privatistica di contratto di locazione, e non di concessione amministrativa di un bene pubblico. L’area concessa in gestione, inoltre, si sosteneva nella tesi, non sarebbe stata un bene di proprietà del comune e, se anche lo fosse stata, tale area non sarebbe rientrata tra i beni del patrimonio indisponibile del comune. Da questo, nella tesi proposta, sarebbe conseguita la nullità dell’ordinanza di sgombero adottata dal Comune.



Per l'ente, invece, il rapporto intercorso tra il Comune e il ricorrente era da ritenere come concessione amministrativa di un bene del patrimonio indisponibile, avente ad oggetto un parco pubblico cittadino, destinato a verde pubblico e comprensivo di strutture sportive (campo di pallavolo e bocce), concesso in gestione al ricorrente a seguito di tre delibere del Comune nel 1998,1999 e 2008 che avevano indetto una gara pubblica, al termine della quale il ricorrente era poi risultato aggiudicatario. Secondo il Tar, il ricorrente non aveva interesse ad impugnare l’ordinanza di sgombero, in quanto dal relativo annullamento non avrebbe potuto ricavare il risultato utile di conservare la gestione del parco e la disponibilità delle annesse strutture. C'è infatti un'ordinanza precedente, del 2019, che non è stata impugnata e che “contiene un preciso ordine di rilasciare il bene pubblico “E. Berlinguer” e di liberare tutte le annesse strutture, date in concessione”.



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