Referendum Amantea - Campora: per il Consiglio di Stato meglio approfondire che votare
Il Consiglio di Stato si è pronunciato accogliendo l'istanza del comune di Amantea e invitando le parti interessate ad entrare prima nel merito della questione
AMANTEA – Niente referendum, almeno per il momento. Il Consiglio di Stato dice no alla realizzazione di Temesa e lascia tutto così com'è per approfondire meglio la questione nel merito. Campora San Giovanni, frazione di Amantea, gli altri comuni restano tali. Il Consiglio di Stato, sezione quinta ha accolto l'appello del comune di Amantea e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado. Il ricorso è stato presentato dal comune di Amantea, in persona del sindaco, difeso dagli avvocati Andrea Reggio D'Aci, Mariella Tripicchio, contro la Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore, il comune di Serra D'Aiello, l'associazione “Ritorno alle origini di Temesa”.
“L’appello cautelare – si legge - è meritevole di accoglimento, non sussistendo nel contemperamento degli interessi coinvolti, a fronte della rilevanza degli effetti per il Comune appellante e alla luce degli elementi rappresentati dalle parti, situazioni di urgenza che impongano lo svolgimento del referendum consultivo (indetto per la data del 23 gennaio p.v.) anteriormente alla decisione di merito in cui vanno necessariamente affrontate, per la loro complessità, le questioni poste dai motivi di ricorso, in primis quella concernente l’individuazione degli elettori interessati (o a contrario di alcuni gruppi di elettori residenti sul territorio dei Comuni interessati privi di un interesse qualificato, secondo l’ordito normativo); Rilevato, infatti, che tale ultima questione non può prescindere da una lettura costituzionalmente orientata e, pertanto, dalla compiuta valutazione nel merito degli articolati profili di censura, concernenti la carenza, l’inadeguatezza e l’irragionevolezza della motivazione nonché il difetto di una approfondita istruttoria che vizierebbero gli atti impugnati, alla luce dei parametri e criteri indicati dalla disciplina di legge in subiecta materia e per quanto in particolare attiene all’aspetto concernente l’attuale assetto urbanistico, la dotazione infrastrutturale dei territori comunali interessati dalla modifica proposta e il rispetto del limite minimo di popolazione del Comune appellante, come eventualmente risultante dalla detta modifica;
Considerato altresì che le questioni sottese non appaiono manifestamente infondate, bensì meritevoli di adeguata considerazione e approfondimento nella sede propria di merito; Ritenuto che sussistono giusti motivi per la complessità delle questioni trattate per compensare tra le parti costituite le spese della presente fase di giudizio”.
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