Cetraro, il riesame annulla le misure a carico dell'ex consigliere regionale Aieta
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Cetraro, il riesame annulla le misure a carico dell'ex consigliere regionale Aieta

Accolte tutte le tesi difensive, esposte dall'avvocato Vincenzo Adamo, davanti al tribunale catanzarese



CETRARO – 26 gen. 23 - Il Tribunale del riesame ha annullato l'ordinanza per tutti i capi d'imputazione riguardanti l'ex consigliere regionale del Pd Giuseppe Aieta, escludendo la sussistenza della gravità indiziaria per tutte le ipotesi d'accusa. E' quanto stabilito a seguito dell'udienza che si è tenuta martedì scorso al tribunale del riesame alla presenza dell'avvocato Vincenzo Adamo che difende l'ex consigliere regionale Aieta. La decisione del Tribunale catanzarese, presidente Santoemma, a latere: Manni, Elia riguarda la revoca della misura cautelare personale del divieto di dimora in Calabria applicata l'11 gennaio scorso, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola Rosamaria Mesiti, nei confronti dell'ex consigliere regionale Giuseppe Aieta. Sono state, quindi, accolte integralmente le tesi difensive esposte dall'avvocato Vincenzo Adamo, difensore di fiducia di Aiea, secondo le quali “nessuna condotta illecita poteva essere addebitata al proprio assistito, nessuna corruzione, nessun altro dei reati ipotizzati dalla Procura di Paola”. Soddisfatto per il primo risultato, L'avvocato Vincenzo Adamo commenta così l'esito del giudizio cautelare: «ha prevalso l'equilibrio, la corretta applicazione dei dettami normativi, rispetto alle arbitrarie ricostruzioni del ruolo del consigliere regionale e ancor prima della condotta di vita di un uomo delle Istituzioni, quelle da difendere e preservare. Sono soddisfatto per il risultato ma ancor più di aver contribuito a restituire onore e verità alla storia umana e politica del mio assistito».


IL GIP SI ERA ESPRESSA SULLE "INFORMAZIONI ATTINENTI ALLE INDAGINI"

Secondo il Gip Mesiti, al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, non sussisteva

“il pericolo di inquinamento probatorio”. E, fra l'altro, in riferimento al fatto che gli indagati sarebbero stati coscienti di essere indagati, il Gip Rosamaria Mesiti ha ritenuto che, sebbene, dove estrapolate dal contesto storico delle indagini, le intercettazioni in merito si prestino a far sorgere il sospetto che gli indagati, e in particolare Aieta, abbiano avuto accesso a informazioni attinenti alle indagini e coperte da segreto, “la prospettata consapevolezza delle intercettazioni in atto” sarebbe stato, quindi “il frutto di deduzioni derivanti dalle cognizioni avute direttamente o indirettamente dall'indagato in virtù delle attività del procedimento che lo aveva già visto coinvolto”.



Inoltre, si legge, a fronte del tempo trascorso dall'epoca dei fatti per cui si procede e, successivamente, dalle conversazioni, l'ultima delle quali risale a settembre 2021, “non sono emersi comportamenti concreti, atti a sviare le indagini o comunque ad alterare in altro modo il quadro probatorio, sicché, anche in considerazione dell'ormai raggiunta completezza delle indagini e della natura delle relative emergenze, in gran parte cristallizzate nel contenuto delle conversazioni captate nell'ambito delle operazioni tecniche di intercettazione e nei dati emergenti dalla documentazione acquisita, non può allo stato ritenersi, secondo la regola, che l'indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti”.



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