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Belvedere, una pistola e un furto di quadri e giare. Ricorso inammissibile

La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso per un uomo di 63 anni condannato in secondo grado per furto aggravato e per la detenzione di un'arma con matricola abrasa


BELVEDERE – 25 giu. 21 - Aveva prelevato giare di grosse dimensioni e sei quadri in una abitazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Il ricorso è stato proposto da A.M., 63 anni, di Belvedere Marittimo contro la sentenza del 19 giugno 2019 della Corte d'Appello di Catanzaro. In parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Paola il 26 ottobre 2017 era stata ridotta la pena inflitta all'imputato per due reati di furto aggravati a due anni di reclusione e 450 euro di multa, revocando la sanzione accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.



L'uomo aveva detenuto illegalmente, all'interno della propria abitazione, una pistola a tamburo cal. 32 sprovvista di matricola; e venivano contestati due episodi di furto; l'imputato era accusato di essersi impossessato, con più azioni, di una giara di coccio di grosse dimensioni, detenuta nel cortile dell'abitazione di R.C. e di sei quadri asportati dall'abitazione della madre di quest'ultimo, nella quale si era introdotto forzando la porta di ingresso. Altre due giare di coccio di grosse dimensioni, erano state asportate da un’altra abitazione. Nel ricorso si contestavano questioni relative ai precedenti dell’imputato. “Nessuna condanna per delitto, né della stessa indole, né di altra natura, si ravvisava nei cinque anni precedenti”. Nello stesso ricorso si contestava pure che i giudici di secondo grado avevano omesso di motivare circa la mancata concessione della circostanza attenuante in questione.



La dichiarazione di valore fatta da una delle vittime del furto non era supportata da alcun dato cognitivo oggettivo, non avendo alcuna competenza specifica o qualifica tale da poterlo determinare. La Corte d'appello aveva anche omesso, secondo il ricorrente di considerare che l'altra vittima del furto aveva dichiarato che si trattava di quadri del valore solo affettivo e non economico, e di una giara, a cui non veniva attribuito alcun valore. “Risulta evidente – scrive fra l'altro la Cassazione - che il valore di giare di grosse dimensioni asportate, scardinandole dalla base su cui erano state fissate con fermi, nonché di sei quadri, asportati con forzatura della porta di ingresso, non può definirsi irrisorio. Sul punto vanno richiamati i principi costantemente affermati da questa Corte, secondo cui l'applicazione della circostanza attenuante presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa”.



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