Scalea, telefonia mobile in via Lao: il Tar accoglie il ricorso della società telefonica
Il Tar accoglie il ricorso della società telefonica per l'antenna di telefonia in Via Fiume Lao ed annulla l'ordinanza del sindaco Perrotta. Si esprime anche sulle questioni tecniche

Scalea, 11 aprile 2024 – Telefonia mobile: il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha accolto il ricorso dell'azienda ed ha annullato l’ordinanza del sindaco Perrotta che sospendeva i lavori per la realizzazione del traliccio. Il Tar ha inoltre condannato il comune di Scalea e la controinteressata in solido al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente.
Come si ricorderà, il sindaco di Scalea aveva disposto la sospensione degli interventi per la realizzazione della nuova stazione radio base di via fiume Lao, per il tempo necessario all’accertamento di una eventuale interferenza tra la stessa ed il dispositivo cardiaco in uso ad una concittadina residente in prossimità dell’installando impianto.
I pareri richiesti
Trattandosi di area vincolata sotto il profilo paesaggistico, è stata avanzata la relativa richiesta di assenso e il progetto ha ricevuto parere radioelettrico favorevole reso da Arpacal, parere favorevole paesaggistico ed ambientale della Provincia di Cosenza; l’autorizzazione sismica resa dalla Regione Calabria; parere della soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio di Cosenza favorevole ma con prescrizioni. Al fine di ottemperare a tali prescrizioni è stato redatto un ulteriore progetto, che ha conseguito il provvedimento unico di autorizzazione , con cui le società sono state autorizzate ad eseguire i lavori di realizzazione dell’impianto. Con l'ordinanza contingibile e urgente era stata sospesa l’attività per la realizzazione dell’infrastruttura sino al compimento di accertamenti tecnici, poiché, si legge: “l’installazione si presenta come potenziale fonte di pericolo grave alla salute di una cittadina residente in prossimità dell’installando impianto; la situazione si presenta come eccezionale ed imprevedibile, cui non si può far fronte col riscorso agli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento; bisogna acquisire idonea documentazione tecnica ovvero eseguire i necessari accertamenti che escludano qualunque tipo di interferenza fra l’impianto radio base autorizzato e il defibrillatore cardiaco, prima di consentire la messa in esercizio dell’impianto”.
Le eventuali interferenze
Anche la controinteressata ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo di essere residente nelle immediate vicinanze all'antenna e di essere affetta da sindrome di brugada, gravissima patologia cardiaca, per la quale la stessa è stata costretta a sottoporsi ad intervento chirurgico per l’inserimento di un defibrillatore sottocutaneo. “La presenza di una stazione radio-base in prossimità della propria abitazione – secondo la controinteressata -rappresenta una fonte di gravissimo pericolo atteso che “il risultato degli effetti delle interferenze elettromagnetiche possono essere un temporaneo o permanente malfunzionamento come inibizione della stimolazione, stimolazione asincrona o altre modalità di stimolazione”. In attesa della decisione nel merito della controversia l’impianto è stato realizzato e la stazione radio base risulta attiva.

Secondo il Tar, l'utilizzo dell'ordinanza è uno strumento “per fronteggiare situazioni impreviste e di carattere eccezionale per le quali il legislatore non può configurare poteri di intervento tipici. È costante – si legge - la giurisprudenza, pertanto, nell’affermare che 'trattandosi di manifestazione di un potere residuale e atipico, a rischio di frizione con il principio di legalità dell'azione amministrativa, il suo esercizio legittimo è condizionato dall'esistenza dei presupposti tassativi, di stretta interpretazione, di pericolo per l'igiene, la sanità o l'incolumità pubblica, pericolo che deve essere peraltro dotato del carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabile interventi immediati ed indilazionabili'”.
Secondo il Tar, inoltre, la realizzazione dell’antenna radio base è stata debitamente autorizzata, anche all’esito dei controlli dell’Arpacal sull’analisi di impatto magnetico, e “non vi è alcuna evidenza – si legge - che le sue emissioni superino i pertinenti limiti. L’ordinanza contingibile e urgente oggetto di impugnativa non individua alcun presupposto scientifico della valutazione di pericolosità che la realizzazione dell’antenna radio base avrebbe per la controinteressata residente nei pressi del luogo di realizzazione. La consulenza tecnica di parte depositata dalla ricorrente ha motivato, in maniera convincente – afferma il Tar - sul fatto che gli stessi apparecchi elettromedicali siano costruiti in maniera tale da funzionare correttamente in un ambiente sottoposto a radiazione elettromagnetiche, come peraltro previsto dal Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici.
Nelle conclusioni della relazione elaborata dall’Istituto Superiore della Sanità, intitolata “Immunità elettromagnetica dei pacemaker alle stazioni radio base per telefonia GSM: distanze di sicurezza sulla base di normative attuali”, si legge che “i valori delle distanze di sicurezza per i portatori di pacemaker, ...non sono eccessivamente elevati. Nel caso in cui l’antenna eroghi la massima potenza (e in condizioni di caso peggiore) un portatore di pacemaker può ritenersi al sicuro a circa 8 m da essa. Tali distanze, tuttavia, sono teoriche, in pratica saranno più basse (...)”.