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Scalea, rifiuti in strada in zona ferroviaria, il Tar condanna il comune

Un'ordinanza del 21 novembre scorso oggetto di disputa con Rete ferroviaria italiana per la presenza di rifiuti in una strada del comune di Scalea, il Tar condanna il comune


Rifiuti il tar condanna il comune di Scalea
Il comune di Scalea

Scalea, 24 febbraio 2025 – Rifiuti abbandonati in una strada al confine con la linea ferroviaria, il Tar si pronuncia a favore di rete ferroviaria italiana e condanna il comune di Scalea al pagamento delle spese. Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha accolto il ricorso presentato da Rete ferroviaria italiana contro un’ordinanza del Comune di Scalea che imponeva alla società di procedere alla rimozione di rifiuti abbandonati in un’area di sua proprietà.

La sentenza

La sentenza, emessa mercoledì scorso, ha stabilito che il Comune non poteva obbligare Rfi a bonificare l’area senza aver prima accertato, in contraddittorio con la società, una responsabilità diretta nell’abbandono dei rifiuti. Il tribunale, infatti conferma un principio già affermato in altre sentenze: l’obbligo di bonifica non può essere imposto al proprietario di un’area senza un’adeguata istruttoria e senza aver dimostrato una responsabilità diretta nell’abbandono dei rifiuti. Un precedente che potrebbe influenzare futuri casi simili in tutta Italia.

Rifiuti speciali

La questione, in particolare, riguarda un’area situata nella zona industriale di Scalea, di proprietà di della rete ferroviaria. In quella zona sono stati rinvenuti rifiuti speciali, pericolosi e non. Il 21 novembre dello scorso anno, il Comune di Scalea aveva emesso un’ordinanza contingibile e urgente, ingiungendo a Rete ferroviaria di provvedere alla rimozione dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi. La società ferroviaria ha impugnato l’ordinanza, sostenendo che il Comune non aveva dimostrato la sua responsabilità nell’abbandono dei rifiuti. Il Tar ha accolto il ricorso di Rfi, annullando l’ordinanza del Comune.

Accertamento responsabilità oggettiva

La sentenza ha sottolineato che secondo la normativa del Codice dell’Ambiente, l’obbligo di rimozione dei rifiuti non può essere imposto al proprietario dell’area senza un accertamento della responsabilità soggettiva (dolo o colpa) nell’abbandono dei rifiuti. Il Comune, infatti, non secondo il Tar non avrebbe dimostrato il fatto che Rfi fosse responsabile dell’abbandono dei rifiuti, limitandosi a basare l’ordinanza sulla mera titolarità della proprietà dell’area. “Non è configurabile una responsabilità oggettiva a carico del proprietario”, ha affermato il Tar, richiamando una serie di precedenti giurisprudenziali. Il Tar ha dichiarato, fra l'altro, l’estromissione dal giudizio del ministero dell’Interno, chiamato in causa dal Comune, per difetto di legittimazione passiva. Inoltre, ha condannatol'ente comunale al pagamento delle spese legali a favore di rete ferroviaria italiana, quantificate in 2.000 euro. Ora toccherà al Comune, in questo periodo gestito dal commissario, la bonifica dell'area.


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