Scalea, ricorso tributi: il comune resiste al Consiglio di Stato
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Scalea, ricorso tributi: il comune resiste al Consiglio di Stato

Il ricorso portato avanti da dieci cittadini di Scalea sulla questione dell'aumento dei tributi

SCALEA – 15 giu. 21 - Prosegue la questione avviata da dieci cittadini di Scalea che chiedono di sospendere le delibere della Giunta Perrotta relative all'aumento del servizio idrico integrato ed il versamento, a saldo, della Tari 2020. I dieci cittadini hanno prodotto un ricorso, questa volta al Consiglio di Stato, contro la decisione del Tribunale amministrativo calabrese, un'ordinanza cautelare. Il Tar aveva rigettato l’istanza cautelare dei cittadini ricorrenti e con quell'atto, di fatto, aveva dato modo all'amministrazione comunale di non sospendere l'efficacia delle delibere di adeguamento delle tariffe impugnate, che pertanto sono rimaste in vigore.



L'amministrazione Perrotta, forte di un primo pronunciamento favorevole da parte del Tar, ha deciso di resistere al Consiglio di Stato. Il ricorso è stato notificato al legale dell’Ente nel giudizio di primo grado il 14 maggio scorso. A questo punto l'amministrazione ritiene che occorra “tutelare i diritti, le ragioni e gli interessi del Comune nominando allo scopo un legale al quale affidare la difesa dell’Ente per l'intero grado del giudizio di appello cautelare”. Fra l'altro, secondo la Giunta Perrotta “ricorrono i presupposti previsti dall’art. 15 del vigente regolamento dell’avvocatura civica” per la nomina di un legale esterno all'Ente. Sarà l'avvocato Giancarlo Gentile ad occuparsi della questione, proseguendo, quindi, il lavoro iniziato in primo grado. Già all'esito della decisione del Tar, l'amministrazione comunale aveva commentato: “L'impegno dell'amministrazione è di lavorare puntando alla riduzione dei costi per i servizi ed alla eliminazione di tutti gli sprechi al fine di poter ridurre la pressione tributaria.



Continuiamo ad auspicare la collaborazione con le altre forze politiche – scrivevano - e tale auspicio passa inevitabilmente dall’evitare di continuare a soffiare sul fuoco del disagio soprattutto delle categorie in maggiore difficoltà”. Il tribunale amministrativo, non entrando nel merito della questione, nell'ordinanza faceva notare: “che è preclusivo della concessione della invocata misura cautelare il difetto di periculum in mora; che, infatti, per un verso il pregiudizio di natura patrimoniale derivante dall’esecuzione delle delibere impugnate è di valore estremamente esiguo e pienamente ristorabile, ove riscontrato, in esito al giudizio di merito; che per altro verso l’essere i ricorrenti già debitori verso il Comune per entrate comunali/tributi di annualità pregresse al 2020 con “richieste di pagamento” formalmente notificati rende irrilevante la mera fatturazione di Tari/servizio idrico per l’anno 2020 ai fini dell’applicazione dell’art. 8 regolamento dell’Entrate (impedimento all’ottenimento di atti comunali ampliativi per i cittadini inadempienti agli obblighi di tributi/entrate patrimoniali comunali); che, inoltre, il pagamento dei suddetti aumenti per il 2020 è comportamento esigibile al fine di evitare l’applicazione della norma regolamentare ed il correlativo danno”.



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