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Scalea, partono i controlli su "prime case" e residenze ai fini dell'esenzione Imu

  • 12 nov 2022
  • Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 17 nov 2022

Iniziativa degli uffici comunali per analizzare le situazioni dei contribuenti riguardo all'abitazione principale, ai fini dell’esenzione Imu



SCALEA – 12 nov. 22 - Il comune di Scalea ha avviato un “procedimento diretto ad analizzare le situazioni dei contribuenti riguardo all’abitazione principale al fini dell’esenzione Imu”. Tutto questo, in esecuzione della deliberazione di giunta municipale del 13 aprile scorso. In pratica si vuole veder chiaro anche sulla presenza delle cosiddette residenze fittizie. “Sarà dato corso - si legge - da parte del settore demografico sociale in sinergia con il settore entrate finanziario e con il settore polizia locale, al procedimento diretto ad analizzare le situazioni dei contribuenti riguardo all'abitazione principale, ai fini dell’esenzione Imu, prima casa, tramite il procedimento di verifica di ufficio della sussistenza del requisito della dimora abituale per le residenze concernenti i nuclei familiari composti da un solo componente nel territorio del comune di Scalea”. Sarebbero emerse irreperibilità di utenze, che pur risultando anagraficamente residenti nel comune, sono di fatto irreperibili alle notifiche soprattutto durante il periodo invernale.



Emerge, secondo gli uffici comunali, un dato oggettivo relativo alla potenziale evasione dei Tributi correlato alla mancata notifica di una percentuale di avvisi di accertamento particolarmente rilevante in termini numerici. Si ritiene che il fenomeno, nella maggior parte dei casi riguardi le cosiddette “case estive" o “seconde case", le quali si prestano a cambi di residenza molte volte strumentali solo al fine di ottenere agevolazioni sulle imposte annuali sugli immobili (esenzioni da Imu per l’abitazione principale), ai benefici socio-assistenziali collegati al nucleo familiare e all’isee. La suprema corte di Cassazione, lo scorso 28 marzo 2019 ha sentenziato in riconferma della linea già assunta con precedenti pronunce, che si considera abitazione principale quella di residenza anagrafica, salvo la prova contraria che consente al contribuente, nei casi appunto di mancata coincidenza. Anche solo per un periodo di tempo, tra dimora abituale e residenza anagrafica, di riservare alla prima il trattamento fiscale meno gravoso previsto per "l'abitazione principale”, prova che deve riguardare l’effettivo utilizzo dell’unità immobiliare quale dimora abituale del nucleo familiare del contribuente.



Si ricorda che la falsa dichiarazione di residenza, oltre a rappresentare una violazione di carattere penale (falso in atto pubblico), sotto un profilo fiscale, può avere conseguenze particolarmente importanti poiché alla revoca della residenza sarà collegata la richiesta di immediata restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi e alle sanzioni. L’amministrazione comunale, si ricorda, non si limita a prendere atto di quanto il cittadino dichiara in ordine alla propria residenza, ma ne controlla la “verità” procedendo all’accertamento della residenza anche per mezzo di proprie indagini. Ne consegue che, per ottenere l’iscrizione nel registro della popolazione residente in un determinato comune, “non è sufficiente la mera intenzione del cittadino, manifestata all'ufficiale d’anagrafe di stabilire la propria residenza nel territorio del comune stesso, ma occorre l’attuazione in concreto di tale comportamento con l’instaurazione della dimora abituale nel territorio comunale”.



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