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Scalea, Ajnella: restano i sigilli. Il Consiglio di Stato respinge il ricorso

Aggiornamento: 21 ott 2023

Scalea, Ajnella, il Consiglio di Stato respinge il ricorso e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata. Restano i sigilli


Scalea, Ajnella, il Consiglio di Stato respinge il ricorso e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata. Restano i sigilli


SCALEA – 20 ott. 23 - Decisione finale del Consiglio di Stato sulla storica struttura balneare di Scalea, “Ajnella”. Respinto il ricorso e confermata la sentenza del Tar. Locale che negli anni passati ha ospitato gruppi di “giovani” cantanti come i Pooh, che in qualche modo rappresenta la storia balneare del centro tirrenico. Una delle poche strutture in cemento nate negli anni passati quando il verde era sicuramente più esteso delle abitazioni. Lo “storico” proprietario della struttura, Antonio Aiello, ha presentato ricorso contro il comune di Scalea, nei confronti dell’agenzia del demanio. Si chiedeva la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, dello scorso 4 gennaio 2022.



In quella occasione, il Tar Calabria ha respinto il ricorso proposto contro il provvedimento adottato dall’amministrazione comunale di Scalea, del 29 giugno 2020, con il quale è stata dichiarata, secondo il codice della navigazione, la decadenza dalle due concessioni demaniali marittime nella sua titolarità (n. 01/2011 e n. 32/1999), nonché tutti gli atti presupposti e connessi. Il Tar aveva rilevato l’infondatezza delle censure proposte, in considerazione dell’esistenza di un consistente debito per canoni demaniali non corrisposti al momento dell’adozione del provvedimento di decadenza, “risalente nel tempo e riconosciuto dallo stesso concessionario con due atti di sottomissione, con conseguente esclusione di nuove possibilità di regolarizzazione della propria posizione, anche alla luce delle ulteriori evidenze attestanti le interlocuzioni intercorse precedentemente all’adozione del provvedimento di decadenza, alle quali non ha fatto seguito l’adempimento, circostanza, questa – si legge - idonea a fondare l’adozione legittima del provvedimento avversato”. Il comune di Scalea e l’agenzia del demanio si sono costituiti in giudizio, concludendo, con articolate argomentazioni, per l’infondatezza del ricorso, insistendo, quindi, per l’integrale conferma della sentenza impugnata.



E' ampia la parte in cui il Consiglio di Stato, presidente Claudio Contessa, motiva la decisione di mantenere i sigilli nella storica struttura. “Deve escludersi, in primo luogo, la sussistenza di una inammissibile integrazione postuma della motivazione del provvedimento impugnato con il ricorso originario, condividendo il collegio integralmente le valutazioni espresse dal primo giudice nella sentenza impugnata”, si legge. Il consiglio di Stato aggiunge: “è incontestata l’esistenza, alla data di adozione del provvedimento di decadenza dalle concessioni, di un consistente debito dell’odierno appellante per il mancato pagamento di canoni demaniali e dell’imposta regionale.



La risalenza dell’esposizione debitoria e la non esiguità dell’importo dovuto – si legge - erano ben noti all’interessato, il quale, come emerge per tabulas dalla documentazione agli atti del giudizio di primo grado, ha sottoscritto con il comune di Scalea due atti di sottomissione: il primo, stipulato in data 9 dicembre 2008, concernente la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di indennizzo per occupazione abusiva di suolo demaniale per le annualità dal 2001 e al 2008; il secondo, successivo alla regolarizzazione dell’occupazione abusiva attraverso il rilascio della concessione demaniale n. 1/2011, stipulato in data 28 febbraio 2013, avente ad oggetto, invece, la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di canone demaniale per ulteriori annualità”.



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