S. Nicola Arcella, telefonia: il Tar annulla il regolamento comunale per le stazioni
- miocomune.tv
- 23 mar 2023
- Tempo di lettura: 3 min
Il tribunale amministrativo si è espresso sul ricorso della società di telefonia Wind Tre

SAN NICOLA ARCELLA – 23 mar. 23 - Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria I sezione, ha accolto il ricorso principale di una società di telefonia mobile ed ha annullato l’ordinanza contingibile ed urgente impugnata del 21 dicembre 2021 e nei limiti quella del 16 dicembre 2021. Il Tar ha anche accolto la domanda di annullamento dell’atto di motivi aggiunti e, per l’effetto, ha annullato il “Regolamento comunale per il corretto insediamento di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia”, approvato dal Comune di San Nicola Arcella con delibera di consiglio comunale n.12/2022 relativamente agli articoli 5 e 6 e l’attestazione dell’ufficio tecnico del medesimo comune datata 10 marzo 2022 oggetto di impugnazione. Ha condannato il comune di San Nicola Arcella, in persona del legale rappresentante, alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente Wind Tre. Il ricorso, integrato da motivi aggiunti, era stato proposto appunto da Wind Tre contro il comune di San Nicola Arcella, e contro il sindaco del Comune di San Nicola Arcella anche nella qualità di ufficiale di Governo.
Si chiedeva l'annullamento dell'ordinanza del 21 dicembre 2021, con la quale il sindaco del comune di San Nicola Arcella ha disposto il divieto generalizzato dell'installazione e adeguamento di impianti di telecomunicazione e si chiedeva l'annullamento dell'ordinanza del 16 dicembre 2021 di divieto di sperimentazione della tecnologia 5G. Chiesto l'annullamento della nota del 10.3.2022 con la quale il responsabile dell'area tecnica, ufficio tecnico, del Comune di San Nicola Arcella ha dichiarato che l'impianto oggetto di permesso di costruire presentato dalla Cellnex Italia S.p.A., per la realizzazione di una stazione radio base Wind Tre S.p.A., non è contemplata nelle planimetrie. L'impianto dovrebbe servire a far fronte agli obblighi di copertura per l'iinstallazione della rete ed utilizzazione delle frequenze assegnate col relativo diritto d’uso, in tutte le province italiane, geograficamente delimitate dai confini amministrativi riportati negli ultimi dati rilasciati dall’Istat, e agli obblighi di comunicazione periodica al ministero e all’Agcom. Sul progetto sono stati acquisiti i pareri ed i nulla-osta necessari.
L'ordinanza del sindaco prevedeva “la sospensione immediata, in via cautelativa ed a tutela della salute dei cittadini, della sperimentazione e/o dell’attivazione del 5G sull’intero territorio del comune di San Nicola Arcella”. La ricorrente aveva, fra l'altro, segnalato che l’impianto non era volto all’attivazione della tecnologia 5G ragion per cui i lavori di realizzazione dell’infrastruttura non sarebbero stati sospesi; successivamente, il sindaco ordinava la sospensione immediata dell’attivazione di antenne di telecomunicazioni. “L’ordinanza impugnata – si legge - non avrebbe peraltro considerato l'emanazione, avvenuta nel febbraio 2020, di linee guida, da parte del gruppo di lavoro delle Arpa con la collaborazione e sotto l’egida del Snpa (Sistema Nazionale di Protezione Ambientale), costituito in seno all’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) che, sulla base di standard tecnici internazionali, pur continuando a ritenere del tutto validi e prudenziali i limiti attualmente vigenti, hanno introdotto metodologie di valutazione più realistiche basate sulle effettive condizioni di funzionamento degli impianti, al fine di verificarne le emissioni elettromagnetiche e dunque il rispetto della normativa italiana”. Secondo il tribunale: “In tema di autorizzazione alla realizzazione di stazioni radio base per la telefonia mobile, deve ritenersi illegittimo il regolamento comunale che vieti l'istallazione di tali impianti in aree diverse da quelle individuate dal Comune, comportando una limitazione alla localizzazione in aree generalizzate del territorio" “alle Regioni ed ai Comuni è consentito - nell’ambito delle proprie e rispettive competenze - individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile... quali, ad esempio, il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura etc.), mentre non è consentito introdurre limitazioni alla localizzazione consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei".