Ospedale di Praia a Mare: doccia fredda dal Consiglio di Stato
- miocomune.tv
- 3 mag
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Il Consiglio di Stato ha pronunciato una sentenza che respinge il ricorso presentato dai comuni di Praia a Mare e di Tortora sull'ospedale di Praia a Mare

Praia a Mare, 3 maggio 2025 – Una nuova doccia fredda sulla vicenda dell'ospedale di Praia a Mare. Una serie di sentenze con le quali non si riesce a raggiungere il risultato finale che dovrebbe essere quello di un presidio a disposizione dei cittadini dell'alto Tirreno per problemi di salute ed anche per eventuali emergenze.
Il Consiglio di Stato ha pronunciato una sentenza che respinge il ricorso presentato dai comuni di Praia a Mare e di Tortora. I due enti, avevano agito per ottenere l'esecuzione, la cosiddetta “ottemperanza”, delle precedenti sentenze dello stesso Consiglio di Stato che sono tante: quattro. Del 2014, 2015, 2017 e 2022 relative al dimensionamento e al funzionamento dell'ospedale di Praia a Mare e tutte in qualche modo favorevoli alla “riapertura”, così la definiscono i cittadini. Un tempo l'ospedale di Praia a Mare era bene organizzato per fornire i servizi e le emergenze urgenze alla popolazione. Si pensa, per esempio, agli anziani che vivono nei centri montani della cintura tirrenica e che hanno difficoltà a raggiungere gli ospedali del medio Tirreno, tant'è che spesso “migrano” verso i nosocomi lucani e campani.
Il provvedimento del 2023
La vicenda del Consiglio di Stato si concentra in particolare sul provvedimento del 12 luglio 2023, adottato dal presidente Roberto Occhiuto, in qualità di Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro sanitario della Regione Calabria, e da Ernesto Esposito in qualità di sub-commissario. Secondo i comuni ricorrenti, tale provvedimento sarebbe elusivo dei giudicati precedenti, con la relativa contestazione se l'organigramma previsto fosse conforme alle sentenze.
A seguito dell'inerzia nell'invio di chiarimenti richiesti al Commissario ad acta, il Consiglio di Stato aveva nominato il direttore generale della Direzione del ministero della Salute, o un suo delegato, come Commissario ad acta sostitutivo, incaricato di verificare la conformità del provvedimento in questione alle sentenze precedenti entro sessanta giorni. In adempimento a quest'ordinanza, il 14 gennaio 2025 è stata depositata una relazione con documenti.
L'armonizzazione
Sulla base di questa relazione e dei documenti, il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato. La relazione ha evidenziato un processo di progressivo riequilibrio, delle strutture e dotazioni della rete ospedaliera regionale, nel quale l'ospedale di Praia a Mare è incluso e con cui deve armonizzarsi. Il problema sollevato dai comuni, pertanto, non può essere risolto se non nell'ambito di un ulteriore riassetto della rete ospedaliera.
Il Consiglio di Stato ha motivato la decisione richiamando i principi in tema di giudicato e sopravvenienze. Due argomenti, in particolare, sostenuti dalla difesa della Regione Calabria, sono stati ritenuti fondati: “La rete ospedaliera regionale è stata adeguata a seguito della pandemia Covid-19 e del Decreto Ministeriale 70/2015, portando a un nuovo assetto ospedaliero e territoriale che ha interessato l'intera rete della Calabria, non solo Praia a Mare. Questo mutamento dello stato di fatto e di diritto incide sull'esecuzione delle sentenze precedenti”. Gran parte delle censure dei Comuni si riferiscono a nuovi standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi determinati da evoluzioni normative e attività di monitoraggio successive ai giudicati. Tali profili esulano dall'ambito dell'esecuzione delle sentenze precedenti e possono essere contestati solo in un giudizio ordinario di cognizione, non nel giudizio di ottemperanza.
Le conclusioni
Il Collegio conclude che la pretesa dei comuni fuoriesce dai margini di una corretta esecuzione delle sentenze, in quanto l'esecuzione deve inserirsi nel contesto della rete ospedaliera regionale ridimensionata. Sebbene l'attuale situazione possa comunque determinare una offerta sanitaria territoriale insufficiente, ciò non può essere contestato come violazione del giudicato, poiché questo si basava su una realtà di rete che non sussiste più in quei termini. La sentenza è stata depositata il 29 aprile.
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