"Re nudo": intercettazioni: le motivazioni della Cassazione per Vitale
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"Re nudo": intercettazioni: le motivazioni della Cassazione per Vitale

Nell'inchiesta denominata "Re nudo", giocano un ruolo importante le intercettazioni. Ecco le motivazioni della Cassazione per l'indagato Eugenio Vitale difeso dagli avvocati Francesco Liserre e Carmelina Truscelli


SCALEA – 2 giu. 21 - L'inchiesta “Re nudo”, è costellata da una serie di decisioni che, in alcuni casi, hanno contribuito ad influenzare altri atti. Non c'è dubbio che un ruolo importante è rivestito dall'utilizzabilità delle intercettazioni che potrebbero, più o meno, appesantire il fardello dei capi di imputazione per i principali indagati. Sono state pubblicate le motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione relative all'indagato Eugenio Vitale, 58 anni, di Scalea, assistito dagli avvocati Carmelina Truscelli e Francesco Liserre. Al termine dell'udienza del 4 maggio scorso, come è noto, è stata annullata l'ordinanza impugnata e si è proceduto al rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Catanzaro competente. Il pubblico ministero, Mariella De Masellis, al termine della requisitoria aveva concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza.



Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Catanzaro, in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta da Eugenio Vitale avverso l'ordinanza del 7 dicembre 2020 del locale Gip, aveva sostituito la misura custodiale in carcere con quella degli arresti domiciliari, confermando nel resto l'ordinanza coercitiva. Vengono contestati: “plurimi, circa quaranta, reati seriali di falso ideologico, truffa aggravata, concussione, corruzione e induzione indebita (per avere, nella veste di impiegato della Commissione medica, istituita presso la Asp di Diamante e presieduta da Mario Russo, falsamente concorso a certificare, nei verbali di fittizie sedute, che erano stati sottoposti a visita soggetti richiedenti il riconoscimento dell'invalidità e dell'handicap, dietro dazione di somme di denaro da parte dei beneficiari, nonché per avere concorso ad alterare i sistemi di rilevamento delle condotte di assenteismo sul lavoro”. Il nodo della questione, riguarda il fatto dibattuto dell'utilizzabilità delle intercettazioni.



Per la Cassazione, il motivo di ricorso attinente al tema della inutilizzabilità delle intercettazioni appare fondato. Le sezioni unite, con la sentenza "Cavallo", hanno stabilito che “il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, non opera con esclusivo riferimento agli esiti captativi riguardanti i reati che risultino connessi a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266”. Non è sufficiente un nesso "formale" o "occasionale", quale quello derivante dal collegamento delle indagini, dall'appartenenza ad un medesimo contesto ("filone") investigativo o dal medesimo numero di iscrizione del fascicolo processuale. Solo in presenza di un legame sostanziale tra reati, le intercettazioni sono utilizzabili, a condizione che il "nuovo" reato rientri nel catalogo di cui all'art. 266 cod. proc. Pen.”. Per tali ragioni, secondo la Cassazione: “l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale, sezione per il riesame”.



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