Praia a Mare, accusato di violenza privata: ricorso inammissibile in Cassazione
top of page

Praia a Mare, accusato di violenza privata: ricorso inammissibile in Cassazione

Aggiornamento: 17 nov 2022

Aveva impedito ad una coppia di uscire da un terreno. In I e II grado la condanna ad 1 mese e 10 giorni, pena sospesa



PRAIA A MARE – 14 nov. 22 - Sentenza della Corte di Cassazione su un caso di violenza privata. La Suprema corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ed ha condannato un uomo di Praia a Mare al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; ha condannato, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio dalle parti civili, liquidate in complessivi 4.200 euro. L'8 ottobre 2018 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la decisione del 31 marzo 2016 del Tribunale di Paola. P.O., 62 anni, di Praia a Mare, è stato dichiarato colpevole del reato di violenza privata e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena, con sospensione condizionale, di un mese e dieci giorni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, patiti dalle parti civili, due coniugi del luogo; al pagamento, in favore delle stesse, di provvisionali immediatamente esecutive ed alla rifusione delle spese di giudizio relative all'azione civile.



Il 62enne, si evidenzia nella decisione della Cassazione, è stato tratto a giudizio e condannato, in entrambi i gradi, per avere impedito ai coniugi parte offesa, nel pomeriggio del 13 settembre 2013, di raggiungere, dalla strada privata sulla quale i due procedevano in macchina, dopo avere lasciato un fondo di proprietà della donna e della sorella, la pubblica via. Il 62 enne, aveva inoltre, apposto una catena, chiusa da un lucchetto, che precludeva il transito veicolare. I giudici di merito hanno ricostruito la vicenda di causa sulla base, innanzitutto, delle dichiarazioni rese dalla parte civile, che ha riferito, tra l'altro, di essere contrapposto al 62enne, proprietario di un fondo confinante, in un procedimento civile, avente ad oggetto il diritto di passaggio sulla strada privata che, da quella comunale, conduce al terreno delle sorelle. Ha anche riferito che, quel giorno, al suo arrivo, la catena, installata da P.O., già da tre anni, era poggiata in terra, sicché era stato possibile accedere all'area con l'autovettura.



Dopo aver lasciato il fondo, nel punto in cui la catena era posizionata, aveva notato che, nel frattempo, era stata alzata da terra ed agganciata ai paletti in modo tale da inibire il passaggio ed assicurata con un lucchetto. Secondo quanto è emerso, il 62enne di Praia a Mare, che aveva assistito alla scena affacciato al balcone di casa, non aveva inteso rimuovere l'ostacolo. Anche i vigili urbani non erano riusciti a risolvere la questione. Sopraggiunti i carabinieri, la parte offesa aveva lamentato un malore. Era stato attivato il 118. a quel punto il 62enne si era determinato a rimuovere la catena, per il trasporto in ospedale della parte offesa. La Corte di appello ha ritenuto la piena attendibilità della parte offesa, con riscontro del racconto dei carabinieri. Secondo la Cassazione, che esamina anche il lato “tecnico” della vicenda, la Corte di appello “ha fondato la propria decisione su un esaustivo percorso argomentativo”.



Miocomune whatsapp
  • Pagina Facebook miocomune
  • miocomune
  • Youtube miocomune
  • Instagram miocomune
telegram.jpg

contatto mail: miocomune@gmail.com

Iscriviti ai nostri canali per essere sempre informato
Clicca sulle icone, andrai direttamente ai nostri social

bottom of page