Diamante, "Archimede": Torrano in libertà. Interdizione per 5 mesi
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Diamante, "Archimede": Torrano in libertà. Interdizione per 5 mesi

Il Tribunale della libertà ha accolto le richieste del avvocati difensori Nicola Carratelli e Francesco Sirimarco

DIAMANTE - 7 ago. 21 - La decisione del Tribunale di Catanzaro, seconda sezione, in funzione del giudice del riesame, ha modificato la misura nei confronti di Tiziano Torrano, 49 anni, tecnico al comune di Diamante.

Lo scorso 15 luglio, nell'ambito dell'operazione denominata “Archimede”, il Gip del tribunale di Paola aveva emesso un'ordinanza che prevedeva la misura degli arresti domiciliari, in riferimento a sei capi di imputazione provvisoria di reato.

Il Tribunale del Riesame ha accolto le richieste degli avvocati di fiducia del tecnico comunale, Nicola Carratelli e Francesco Sirimarco, e, in riforma dell'ordinanza impugnata, ha annullato i capi 3, 4, 5 e 6. Ha confermato i capi 1 e 2, in relazione ai quali ha sostituito la misura cautelare in atto, interdicendo all'indagato le attività inerenti al proprio ufficio o servizio, per la durata di cinque mesi. I capi di imputazione 1,3 e 5 riguardano il reato relativo alla turbata la libertà di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione; per i capi 2,4 e 6 è contestato il reato in cui “il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese”.



Le imputazioni provvisorie di reato riguardano condotte commesse nell'ambito di procedimenti amministrativi per l'affidamento del servizio per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di depurazione di località Sorbo, dell'impianto di depurazione consortile di località Vaccuta e 14 impianti di sollevamento del Comune di Diamante, negli anni dal 2015 al 2020 (capi 1 e 2); del servizio di controllo e verifica dei serbatoi idrici, sorgente, impianti di sollevamento presenti sul territorio comunale del Comune di Diamante, fino al 30 settembre 2019 (capi 3 e 4) e fino al 31 dicembre 2019 (capi 5 e 6). Nell'ordinanza impugnata, fra l'altro, è inoltre riportata una conversazione, oggetto di intercettazione, intercorsa nel novembre del 2019 tra Torrano e De Summa, il responsabile della gestione degli impianti, nella quale i due hanno commentato "di aver entrambi dimostrato che la depurazione nei Comune di Diamante ha funzionato per ben dodici anni e che in quel lasso di tempo nessun sindaco ha mai ricevuto alcun avviso di garanzia".



La difesa di Torrano, ha contestato, fra l’altro, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, per asserita inconfigurabilità, per il caso della presunta turbata libertà di scelta del contraente, “per inidoneità della determinazione di affidamento diretto a porsi quale atto equipollente a un bando di gara, per mancata utilizzazione di mezzi fraudolenti e per mancanza dell'elemento soggettivo”. Gli avvocati Carratelli e Sirimarco hanno anche spiegato che Torrano è entrato al Comune di Diamante quando l'impresa De Summa era già affidataria dei lavori di manutenzione sugli impianti di depurazione.

Per il Collegio del tribunale catanzarese, sono fondate le argomentazioni difensive riguardanti i capi dal 3 al 6. “La difesa ha evidenziato che l'iscrizione sul portale MePa per una determinata categoria merceologica non implica necessariamente il possesso della certificazione Soa per quella stessa categoria, necessaria, a norma di legge, solo per l'aggiudicazione di lavori di importo superiore a 150.000 euro). Non può dunque ritenersi fondata - si legge - la prospettazione accusatoria secondo la quale Torrano avrebbe commesso il delitto di falso ideologico per avere dato atto nelle determinazioni di affidamento di avere effettuato una ricerca sul MePa. La difesa ha infatti riprodotto sulla propria memoria difensiva gli screenshot estratti dal portale MePa, nel quale risulta presente, per la categoria merceologica OG6, il nominativo della società del De Summa”. E, ancora, per il collegio: “Non vi è prova del fatto che De Summa non fosse in possesso dei requisiti per accreditarsi quale imprenditore operativo nel settore merceologico OG6, requisiti che dunque ben avrebbero consentito all'ufficio amministrato da Torrano di affidare in via diretta i lavori, per i modesti importi di 5.900,00 e 6.500,00 euro, di cui ai capi 3 e 5. La mancanza di elementi per ritenere che quanto riportato nella determinazione di affidamento diretto (ovvero che fosse stata effettuata una ricerca sul MePa) non corrisponda al vero esclude dunque la configurabilità sia dei delitti di falso ideologico di cui ai capi 4 e 6 – si legge - che quelli di cui all'art. 353 bis c.p., ipotizzati sul presupposto che il falso integri il mezzo fraudolento attraverso il quale si sarebbe realizzato il turbamento del procedimento amministrativo”.



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