Aviosuperficie di Scalea, il comune resiste al consiglio di Stato
Dopo il Tar, il ricorso al consiglio di Stato per l'aviosuperficie di Scalea : il comune resiste e nomina il legale
Scalea, 22 agosto 2024 – La vicenda dell'aviosuperficie di Scalea approda negli uffici della giustizia amministrativa superiori: la giunta comunale di Scalea ha deliberato di costituirsi in giudizio al consiglio di Stato nel contenzioso che vede l'ente opposto alla società Idroscalo turistico, che ha gestito la struttura, in merito al rilascio dell'aviosuperficie di Scalea, situata in località Bruca. La questione, come è noto, verte anche sull'ordinanza del sindaco Perrotta dello scorso 21 marzo con la quale si arrivava al “rilascio dell'aviosuperficie di Scalea in località La Bruca e dei locali annessi, liberi da persone o cose”. La decisione di resistere, presa durante una seduta straordinaria della giunta comunale di ieri, presieduta dal sindaco Giacomo Perrotta, fa seguito al ricorso presentato dalla società contro l'ordinanza cautelare n. 411/2024 emessa dal tribunale amministrativo regionale della Calabria, che ha rigettato le istanze della società ricorrente Idroscalo turistico e dell'ingegnere Ortolani.
Dopo l'ordinanza del 21 marzo di quest'anno, che disponeva il rilascio dell'Aviosuperficie comunale, la società coinvolta ha immediatamente impugnato la decisione, richiedendo l'annullamento dell'atto al Tar della Calabria. Tuttavia, il tribunale amministrativo ha respinto la richiesta di misure cautelari, spingendo la società a portare il caso davanti al Consiglio di Stato.
Durante la seduta di questi giorni, l'esecutivo ha ritenuto fondamentale tutelare gli interessi del comune, nominando l'avvocato Egidio Rogati come difensore legale dell'ente. Rogati, già incaricato della difesa nel primo grado di giudizio, avrà ora il compito di rappresentare il comune di Scalea nella fase di appello.
La struttura, era stata affidata all'operatore privato con delibera di giunta municipale del lontano 9 marzo 2006, per l'esercizio provvisorio e in via sperimentale per un anno, al fine "di valutarne le potenzialità nelle more di perfezionamento di atti che condurranno alla ricerca di un partner privato da inserire nella futura società pubblico privata di gestione", e poi fino 31 dicembre 2008, risultava ancora nella disponibilità dell'imprenditore, nonostante, sostiene l'amministrazione Perrotta, nessun atto espresso di proroga.
Il Tar nell'ultima ordinanza, ora contestata davanti al Consiglio di Stato dalla società e dall'ingegnere Ortolani, sosteneva fra l'altro: “La convenzione che in origine ha consentito al ricorrente l’utilizzo dell’area risulta effettivamente scaduta in data 31 dicembre 2008 e non risulta alcun rinnovo, né dall'art. 4, comma 3, della convenzione (“in caso di mancata proroga e o affidamento a società mista, alla Società idroscalo turistico, non più concessionaria, viene garantita la sub concessione mediante stipula di una nuova concessione con il sub concessionario”) si può dedurre una perdurante efficacia della stessa dopo oltre 15 anni. “Il provvedimento è sufficientemente motivato con riferimento ai suoi presupposti normativi e alle ragioni di interesse pubblico che lo giustificano. Trattandosi di atto vincolato, non rilevano – si legge - nel caso di specie, l’eventuale mancata comunicazione dell’avvio del procedimento”.
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