Scalea, accertamento e riscossione: il comune esclude la ditta, il Tar la riammette
Aggiornamento: 4 mag 2021
Il comune di Scalea soccombente al Tar: la ditta per l'accertamento e riscossione deiTributi riammessa dal tribunale
SCALEA – 29 apr. 21 - La Giunta del comune di Scalea non appellerà la sentenza del Tribunale amministrativo regionale relativa all'affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione di Tosap e Tarig. La sentenza del Tar dovrà quindi essere eseguita a favore della società Globo Tributi. Ieri l'esecutivo dell'amministrazione Perrotta ha esaminato le motivazioni contenute nel provvedimento del Tar ritenendo “che non vi sia possibilità di un esito favorevole di un eventuale giudizio di appello, né sono emersi elementi diversi favorevoli all’ente”.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (Sezione Prima), si è pronunciato sul ricorso, lo scorso 14 aprile. Ha condannato il comune di Scalea, in persona del sindaco in carica, alla rifusione, in favore della Globo Tributi Srl, delle spese e competenze di lite, nella misura di 1.650 euro. La società chiedeva l'annullamento, previa sospensiva: della determinazione del responsabile del settore Tributi del Comune di Scalea, del 16 febbraio scorso relativa all'affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione Tosap, compresi tassa passi carrai, e Tari giornaliera Tarig, in riferimento alla presa d'atto dei verbali di gara e alla dichiarazione di gara virtualmente deserta.
La ricorrente è stata l’unica partecipante alla gara, indetta dal Comune di Scalea con bando del 5 ottobre 2020. La commissione di gara, nella prima seduta tenuta in data 11 novembre 2020, aveva rilevato alcune carenze in ordine alla documentazione amministrativa presentata dalla ricorrente: la cauzione provvisoria, rispetto al disciplinare di gara, risultava intestata alla Provincia di Cosenza, stazione unica appaltante, anziché al Comune di Scalea. La commissione aveva rilevato una discrasia nel contenuto nell’istanza di partecipazione, laddove la ricorrente aveva dichiarato “di essere iscritta all'albo ministeriale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione delle entrate degli Enti Locali”, come prevede la norma, ed il contratto di avvalimento laddove risultava che la ditta ausiliaria Geropa Srl si impegnava a fornire il requisito di idoneità, professionale previsto. La ricorrente successivamente ha trasmesso il richiesto atto di fideiussione corretto nell’intestazione a favore del Comune di Scalea e, con riferimento alla seconda delle criticità lamentate, ha precisato e confermato di essere iscritta all’albo ministeriale dei soggetti abilitati con capitale sociale interamente versato ed era stata indicata la ditta ausiliaria (Geropa Srl) anch’essa iscritta allo stesso albo. Il 17 febbraio, il responsabile del settore del Comune di Scalea aveva “ritenuto di condividere l’operato della commissione di gara e pertanto escludere dalla gara la Globo Tributi Srl, unica ditta partecipante” e, quindi era stata dichiarata virtualmente deserta la stessa gara. La ricorrente ha quindi impugnato le determinazioni dell’amministrazione, unitamente agli atti presupposti tra i quali il bando di gara. Per il Tar, il ricorso è fondato. Il tribunale amministrativo ha, fra l'altro, sentenziato che “l’operatore economico, singolo o associato ai sensi della legge, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale”. Per il Tar: “le determinazioni assunte dall’amministrazione sono da ritenersi censurabili” e “ne consegue che l’esclusione della ricorrente dalla gara è da ritenersi illegittima”.