top of page

San Nicola Arcella, dipendente comunale "stressata": decide la Cassazione

Rigettato il ricorso del Comune che dovrà pagare le spese; riconosciuto il danno civilistico al 21%



SAN NICOLA ARCELLA – 13 ott. 22 - E' finita in Cassazione la vicenda di una dipendente del comune di San Nicola Arcella, che, negli anni scorsi, aveva chiesto di riconoscere la responsabilità dell'ente “per avere costretto la ricorrente a lavorare in condizioni stressogene eccedenti la normale tollerabilità”. C'era stata la richiesta di una cifra importante. La Corte di Cassazione, presidente Lucia Esposito, ha rigettato il ricorso e ha condannato il comune di San Nicola Arcella, ricorrente, al pagamento in favore della controparte, la dipendente comunale, delle spese del giudizio di legittimità. Ma la Cassazione, inoltre, ai sensi del testo unico in materia di spese di giustizia, “dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente (il comune), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, se dovuto”. La Corte d'Appello di Catanzaro, aveva riformato la pronuncia del tribunale di Paola, accogliendo la domanda con la quale la dipendente, assistita dall'avvocato Rosanna Magro, aveva chiesto di riconoscere la responsabilità del Comune per avere costretto la stessa a lavorare in condizioni stressogene.



La Corte territoriale, in esito a c.t.u., prendendo atto che in ambito Inail i parametri individuavano una misura del 5 %, come tale al di sotto della soglia del 6 % indennizzabile in sede previdenziale, ha riconosciuto il danno civilistico nella misura del 21 % condannando l'ente al relativo risarcimento. Il Comune ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo: “sostenendo che la domanda del danno differenziale non sarebbe proponibile nei riguardi del datore di lavoro, se non dopo che sia stata presentata domanda all'Inail e riconosciuta da esso una liquidazione secondo le garanzie proprie del sistema assicurativo-previdenziale. Per la Cassazione, il ricorso è infondato: “non è infatti vero che l'ordinamento imponga quale condicio iuris – si legge - per chi agisca a titolo di danno nei confronti del proprio datore di lavoro, il previo esperimento delle azioni, amministrative ed eventualmente giudiziali, nei riguardi dell'Inail”.



Scrive la Corte: “A monte di tali principi, sta del resto l'assenza di norme che espressamente impediscano al lavoratore di agire per i danni non coperti dall'assicurazione pubblica, prima che siano state esercitate le pretese riguardanti quest'ultima o i competenti enti si siano espressi, altro piano essendo quello della prova, destinata ad integrarsi nel doveroso ed ineludibile accertamento da parte del giudice, se del caso in via ufficiosa, della ricorrenza in concreto dei presupposti per la copertura o della misura di quanto sia stato o avrebbe potuto essere percepito dal lavoratore con l'uso della ordinaria diligenza, sussistendo il diritto al ristoro in favore del lavoratore solo nella misura in cui il danno ecceda, sul piano civilistico, i diritti che l'ordinamento riconosce presso l'ente assicuratore. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato incidentalmente che non si poteva avere copertura perché il danno a fini Inail non intercettava la soglia indennizzabile e, quanto a tale giudizio in sé solo considerato, nulla è detto nel ricorso per cassazione; pertanto, la carenza di copertura previdenziale ha lasciato permanere in toto il danno civilistico, il che esclude la fondatezza del ricorso”.



Comments


Miocomune whatsapp
  • Pagina Facebook miocomune
  • miocomune
  • Youtube miocomune
  • Instagram miocomune
telegram miocomune

contatto mail: miocomune@gmail.com

Iscriviti ai nostri canali per essere sempre informato
Clicca sulle icone, andrai direttamente ai nostri social

bottom of page