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Praia a Mare, sul luogo della frana anche un ricorso al Tar deciso ad aprile

La seconda sezione del Tribunale amministrativo regionale ha rigettato il ricorso del condominio contro il comune di Praia a Mare



PRAIA A MARE – 17 mag. 23 – Nell'area della frana avvenuta ieri a Praia a Mare, anche un contenzioso fra il condominio ed il comune di Praia a Mare. Lo scorso 12 aprile il Tribunale amministrativo, prima sezione, ha rigettato il ricorso presentato dal Condominio Castello di Fiuzzi, in persona del legale rappresentante pro tempore, contro il Comune di Praia A Mare. Si chiedeva: l'annullamento dell’ordinanza n. 303/20 emessa dall'ente. “L’immobile condominiale “Castello di Fiuzzi” - si legge - è ubicato in Praia a Mare su un promontorio con accesso dalla via Fortino e vede, sul lato sud, adiacente al fabbricato, una scalinata condominiale e, adiacente a questa, una strada che congiunge, quasi in perpendicolare, la via Turati allo spazio oggi destinato a parcheggio del condominio, di proprietà della società “Praia degli Schiavi”, cui appartiene, seppure erroneamente aggraffato all’immobile condominiale, anche un terreno incolto (scarpata) adiacente alla strada, confinante ad ovest con la vecchia SS 18, originariamente di proprietà provinciale e dal 2008 ceduta al Comune. Detto immobile è stato ristrutturato dalla società Castello di Fiuzzi alla fine degli anni '70, in uno alla scalinata ed alla strada interna di collegamento alla SS18, rinforzando il muro di contenimento della strada privata da tempo esistente, che percorre la scarpata lateralmente, quasi in perpendicolare, ad oltre 10 mt. dal muro oggetto dell’ordinanza che costeggia l’ex strada SS 18 oggi comunale, realizzato a tutela della strada pubblica non dai proprietari del terreno ma dallo Stato, all’epoca della realizzazione (anni 20) proprietario della strada”.



E' emerso, “da sopralluogo eseguito dal Comune il 13 dicembre 2019, che il muro di contenimento, nella parte ubicata in Via Turati, dopo l’interruzione che costeggia il promontorio, è stato interessato da un parziale crollo, a seguito del quale, con ordinanza dirigenziale n. 303 del 7 agosto 2020 il Comune ha ordinato al Condominio ricorrente di eseguire i lavori necessari e urgenti per eliminare i pericoli a carico dell’incolumità pubblica e privata, rimuovendo le macerie ed eseguire le opere necessarie a scongiurare pericolo per l’incolumità pubblica e privata”. L'impugnazione da parte del condominio perchè sarebbe stato ritenuto illegittimo il provvedimento. Il Tar ha rigettato il ricorso dei condomini, Il ricorso è infondato secondo il tribunale. Fra l'altro, scrive il tribunale amministrativo: “In secondo luogo, come ammesso dalle parti, in occasione del trasferimento per fusione dalla “Castello di Fiuzzi” alla società “Praia degli Schiavi” la strada in questione è stata inclusa nel trasferimento ma graffata al fabbricato; detta circostanza, quantunque ritenuta da parte ricorrente –peraltro con affermazione meramente apodittica– frutto di un mero errore da parte ricorrente, in realtà risulta ben coerente con la funzione della stessa di utilità del condominio. Ancora, non è dato comprendere se il titolo di trasferimento prodotto dalla controparte corrisponda, come precisa la Corte di Cassazione sia necessario al fine di superare la presunzione di condominialità, al primo atto di trasferimento dell’unità immobiliare del fabbricato originario ad un soggetto diverso (come richiesto dalla giurisprudenza: v. Cass. Civ. Sez. II, 27.5.2011 n. 11812). Ma anche a ritenere superabile il dato da ultimo evidenziato, dal contenuto del contratto versato in atti non emerge con certezza che la proprietà della stradina di accesso sia da riferirsi in via esclusiva alla società “Praia degli Schiavi”.



Difatti, nel contratto di compravendita si afferma che “La stessa società, come sopra rappresentata, peraltro, riserva per sè ed aventi causa a qualsiasi titolo, la piena proprietà di tutto il terreno residuato dopo la costruzione del fabbricato e di tutte le parti che per legge devono intendersi comuni”; il tutto, però, prosegue la disposizione contrattuale “ad eccezione di ciò che nel regolamento di condominio sarà indicato come condominiale”. Orbene, quanto al riferimento al “terreno residuato dopo la costruzione del fabbricato”, per un verso l’uso del termine “terreno” pone dei dubbi sul fatto che vi sia ricompresa anche la “strada interna”; in ogni caso, nella mappa contenuta nel regolamento condominiale la parte circostante il fabbricato sui diversi lati viene qualificata come “area condominiale”. Il coacervo degli elementi ora esposti induce a ritenere non adeguatamente comprovato, da parte ricorrente, che la stradina in questione sia esclusa dalla comunione condominiale e, per quanto di interesse nell’odierna controversia, inficia la censura di travisamento fattuale proposta dal ricorrente medesimo. Ancora, non è di pregio l’assunto per cui la stradina in questione sia di “uso pubblico”.



E ancora: “Infondato risulta anche il secondo profilo di doglianza, con il quale parte ricorrente, in sostanza, ritiene assurgere a difetto di istruttoria da parte del Comune il fatto di aver a suo tempo l’Amministrazione provinciale (allora proprietaria del tratto di strada cingente il promontorio su cui insiste l’immobile e la particella in questione) effettuato (o comunque finanziato) lavori di risanamento del costone, da cui la ricorrente assume la non tenutezza del condominio all’esecuzione dell’intervento disposto con l’ordinanza contestata ...Tale diversità strutturale rende pertanto privo di significato l’assunto di parte ricorrente per cui i tratti di strada che cingono il promontorio sono sempre sottostanti al terreno che circonda il condominio il Castello e sempre facente parte della medesima strada pubblica ...Per le medesime ragioni ora esposte risulta infondato anche il terzo profilo di censura, attinente a dedotta violazione dell’art. 30 comma 4 del Codice della strada, il quale prescrive che se opere di sostegno lungo strade ed autostrade hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la relativa costruzione o riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada. E poi. “Il Comune di Praia a Mare ha rilevato, nella relazione tecnica del 14.10.2020, che il muro in questione costituirebbe parte di un sistema strutturale costituito da più elementi a gravità (setti in muratura di pietrame, di remota realizzazione, sistemati a gradoni/quote progressive) posti in essere a contrasto dell’azione ribaltante del terreno e di conseguenza a sostegno e protezione del versante Nord-Ovest del rilevato su cui insiste il fabbricato esistente; in particolare, il muro oggetto di controversia rappresenterebbe il sostegno di base, posto al primo livello di tale sistema strutturale e quindi al piede del versante del rilevato, che risulta direttamente interessato da un’area verde su cui insistono arbusti e alberature varie e dal quale si eleva il successivo muro di sostegno (secondo livello), interessato dalla strada privata di accesso, al cui margine si sviluppa il terzo livello, interessato dalle gradinate di accesso e dal fabbricato; soggiunge la relazione che, non essendo rilevabile l’esistenza di un corretto ed efficace sistema di drenaggio e regimentazione delle acque per evitare sovrappressioni idrauliche e il conseguente aumento delle spinte dei terreni, tale carenza rappresenterebbe la tipica causa di manifestazioni di degrado o ammaloramento ovvero di cedimenti o crolli.



A fronte di ciò parte ricorrente -quantunque nella consulenza tecnica di parte datata 30.10.2020 e depositata il 2.11.2020 aveva eccepito che il muro oggetto di controversia avrebbe esclusivamente lo scopo di garantire la stabilità o conservazione della vecchia SS 18, mentre la strada “di viabilità di accesso al condominio”, anch’essa sorretta da un muro di contenimento di eguale fattura a quello che delimita la strada comunale, risulterebbe ben conservata e non presenterebbe alcun segno di cedimento, scorrimento o ribaltamento, mentre sul muro oggetto di cedimento, al contrario di quanto affermato nella relazione dell’Ufficio Tecnico, non graverebbe il peso della stradina sovrastante né il peso del complesso condominiale, giacente su un articolato indipendente di roccia- nell’integrazione peritale del 31.1.2023, depositata l’1.2.2023 ha ammesso che, oltre alla funzione principale nello stabilizzare la scarpata naturale a monte della strada comunale stessa tramite terrazzamento dei terreni della particella 193, il muro avrebbe funzione secondaria di sostenere, assieme ad un secondo muro in posizione più elevata, i terreni di riporto e la strada interna, entrambi ricadenti sempre nella particella 193; dalla documentazione fotografica versata in atti emerge che il muro in questione risulta nel complesso posto a sostegno del complesso sovrastante e che, a mano che ci si allontana dall’accesso alla strada, costituisca una prosecuzione del primo gradone e non un vero e proprio gradone di sostegno.

Si conclude: “Nel complesso, per quanto risultante dalle allegazioni peritali e fotografiche ora richiamate, non può ragionevolmente negarsi che il muro costituisca parte del complesso sistema che serva a sostegno del versante che si trova sopra di esso, ragion e che, ai sensi dell’art. 30 del Codice della Strada, imponga al proprietario del terreno soprastante –che, per quanto precedentemente esposto, è stato correttamente individuato nel condominio ricorrente– di porre in essere le attività di ripristino e messa in sicurezza per come disposto nell’ordinanza impugnata”.

In conclusione, il ricorso va rigettato.



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