Praia a Mare, affitti estivi regolati da ordinanza: il Tar dà ragione al Comune
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Praia a Mare, affitti estivi regolati da ordinanza: il Tar dà ragione al Comune

Rigettata l'istanza cautelare presentata da alcuni cittadini contro il comune che con ordinanze prevedeva controlli anti covid anche sui fitti estivi


Il sindaco di Praia a Mare, Antonio Praticò
Il sindaco Antonio Praticò

PRAIA A MARE – 4 ago. 20 - La vicenda dell'autodichiarazione per gli affitti estivi della quale si è tanto dibattuto a Praia a Mare nei mesi scorsi e che è stata anche oggetto di una manifestazione pubblica in piazza si è conclusa con l'ennesimo punto a favore dell'amministrazione Praticò. Il ricorso presentato al Tar da dodici cittadini ha dato ragione al comune di Praia a Mare. Il Tar Calabria ha pronunciato l'ordinanza con la quale ha rigettato l’istanza cautelare presentata dai cittadini ed ha condannato i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore del Comune di Praia a Mare, assistito dall'avvocato Francesco Cristiani, delle spese e competenze della fase di giudizio. I ricorrenti chiedevano la sospensione dell'efficacia dell’ordinanza del Comune di Praia a Mare n. 272/2020, con oggetto “Misure contro la diffusione della malattia infettiva Covid-19 (Art. 50 D.lgs. 267/2000)”, nella parte in cui si disponeva che, dal 3 giugno al 30 settembre vi era, tra l'altro, l'obbligo, per i proprietari, usufruttuari, titolari di diritti reali di abitazione d'uso o di diritti mpersonali di godimento delle “seconde case”, di comunicare il periodo di permanenza nella città turistica, dieci giorni prima dell'arrivo, allegando relativa autodichiarazione di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultati positivi al Covid - 19 o in mancanza di aver eseguito due tamponi rino-faringei negativi consecutivi, consentendo ai soli membri del nucleo familiare del titolare dei diritti reali sull'immobile la possibilità di utilizzarlo, senza alcuna eccezione.



L'ordinanza ritenuta correttamente impostata dal Tribunale amministrativo regionale prevedeva il permesso, per i proprietari/usufruttuari di “seconde case”, nel caso volessero concedere le stesse a titolo oneroso o gratuito a persone non residenti nel Comune di Praia a Mare, di affittarle per massimo 3 persone oltre i minori e i disabili, con l'obbligo di comunicare, almeno 15 giorni prima dell'arrivo degli ospiti: il periodo di permanenza di quest'ultimi, la composizione del nucleo familiare, che non poteva eccedere il numero di 3 persone, e l'autocertificazione di non essere sottoposti alla misura della quarantena o di non essere risultati positivi al Covid – 19 o di essere stati sottoposti, nel caso, a due tamponi negativi e successivi. Il sindaco Praticò aveva poi integrato l'ordinanza precisando quali erano i soggetti ai quali è permesso soggiornare presso gli immobili dei proprietari delle cosiddette “seconde case”. Con una successiva ordinanza il sindaco aveva adattato le disposizioni al decreto della presidenza del consiglio e all'ordinanza regionale. I ricorrenti, in qualità di proprietari di immobili, adibiti a case di villeggiatura, nel Comune di Praia a Mare, chiedevano l’annullamento delle ordinanze ritenute illegittime. “Il lamentato pregiudizio rappresentato dall’asserita contrazione delle presenze turistiche nel territorio di Praia a Mare è – secondo il Tar - espressivo di interessi ascrivibili al resistente Comune, quale ente esponenziale della collettività locale, e non ai deducenti”. E ancora: “Sotto distinto e concorrente profilo, l’area costiera ricadente nel territorio dell’intimata amministrazione, ad alta vocazione turistica, registra un aumento esponenziale di presenze nel corso del periodo estivo, cosicchè, a fronte dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19 e dei pericoli per la salute legati alla contrazione del virus, l’introduzione di cautele atte a controllare l’afflusso turistico sembra aderente al canone di precauzione, di matrice euro-unitaria, secondo cui “ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche”.

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