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Elezioni a Scalea, il Tribunale di Paola conferma la legittimità del sindaco Mario Russo

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  • 8 ore fa
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Elezioni a Scalea, respinto il ricorso di Giacomo Perrotta: la sentenza chiarisce incandidabilità, abolitio criminis e aspetti procedurali, Mario Russo resta al suo posto



Tribunale di Paola conferma la legittimità del sindaco di Scalea Mario Russo

23 settembre 2025


Elezioni a Scalea, la sentenza del tribunale di Paola, sezione civile, dà ragione al sindaco Mario Russo che resta in carica; rigettato il ricorso dell'ex sindaco Giacomo Perrotta





Il Tribunale: "Nessuna causa di incandidabilità per Russo"

Con una decisione destinata a fare giurisprudenza, il Tribunale Civile di Paola ha respinto il ricorso presentato dall’ex sindaco di Scalea, Giacomo Perrotta, che contestava la permanenza nella carica elettiva del sindaco Mario Russo assistito dall’avvocato Giancarlo Gentile, unitamente e disgiuntamente all’avvocato Fabio Longo. La sentenza, firmata dal collegio presieduto da Luigi Varrecchione e depositata il 23 settembre 2025, chiarisce che la condanna riportata da Russo nel 2015 non può più costituire motivo di incandidabilità.





La controversia legata a una condanna del 2015

Alla base del ricorso presentato da Perrotta vi era la sentenza n. 45/2015, divenuta definitiva nel 2017, che condannava Russo a un anno e sei mesi per abuso d’ufficio e turbata libertà degli incanti. Secondo l’ex sindaco, questa condanna avrebbe dovuto comportare la sua ineleggibilità ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 235/2012.


La svolta giudiziaria: estinzione dei reati e abolitio criminis

Il Tribunale ha respinto l’assunto, dichiarando "infondato" il ricorso. Due decisioni precedenti avevano infatti già mutato il quadro:

  • il 20 marzo 2025 erano stati dichiarati estinti entrambi i reati;

  • il 18 luglio 2025 era stata revocata la condanna per abuso d’ufficio, poiché il reato non è più previsto dalla legge (abolitio criminis).

Questo ha reso privo di fondamento il ricorso, dal momento che al momento della candidatura di Russo non sussisteva più alcun impedimento giuridico.



Gli aspetti procedurali chiariti dal Tribunale

Il collegio ha inoltre escluso la legittimazione passiva del Comune di Scalea e del Ministero dell’Interno, chiamati in giudizio da Perrotta, ribadendo che unico soggetto legittimato era Mario Russo. Inoltre, i giudici hanno respinto l’eccezione di tardività del ricorso, confermando che l’azione popolare per contestare l’eleggibilità non è soggetta a termini di decadenza.


La decisione finale e le spese processuali

Alla luce di queste motivazioni, il Tribunale di Paola ha confermato la legittimità della carica di Mario Russo come sindaco di Scalea e condannato il ricorrente Perrotta a rifondere le spese di lite, quantificate in € 1.187,20 per ciascuna parte resistente (Russo, Comune di Scalea e Ministero dell’Interno).


L'APPROFONDIMENTO


Elezioni a Scalea si pronuncia il tribunale di Paola e dà ragione al sindaco Mario Russo; con una sentenza che chiarisce complessi aspetti procedurali e di merito, il Tribunale Civile di Paola ha respinto il ricorso presentato dall'ex sindaco di Scalea, Giacomo Perrotta, che contestava la permanenza nella carica elettiva di Mario Russo. La decisione, emessa oggi, 23 settembre 2025, e firmata dal collegio presieduto da Luigi Varrecchione, pone fine a una controversia legale incentrata su una vecchia condanna penale, giudicata non più ostativa alla candidatura di Russo.


La controversia: una condanna passata alla base del ricorso


Il cuore della questione sollevata dal ricorrente ex sindaco e candidato alle scorse elezioni in qualità di capolista di “Scalea Oltre, Giacomo Perrotta, risiedeva in una condanna riportata da Mario Russo con la sentenza n. 45/2015. Tale condanna, divenuta definitiva il primo agosto 2017, prevedeva una pena detentiva di un anno e sei mesi per i reati di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) e turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.). Secondo il ricorrente, questa condanna costituiva una causa di incandidabilità ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 235/2012, che vieta la candidatura a chi ha riportato condanne definitive superiori a sei mesi per delitti contro la pubblica amministrazione.




La difesa e la svolta giudiziaria: reati estinti e "abolitio criminis"

Il Tribunale ha giudicato l'assunto di Perrotta "infondato". La motivazione della sentenza si basa su due eventi giudiziari cruciali, entrambi precedenti alla presentazione delle candidature del 26 aprile 2025.

1. Estinzione dei Reati: in data 20 marzo 2025, il Tribunale di Paola, in veste di giudice dell'esecuzione, aveva già emesso un'ordinanza con cui dichiarava estinti entrambi i reati ascritti a Russo nella sentenza del 2015.

2. Revoca della condanna per abuso d'ufficio: successivamente, con un'ordinanza depositata il 18 luglio 2025, lo stesso Tribunale ha fatto un passo ulteriore, revocando la parte della sentenza relativa al reato di abuso d'ufficio. La ragione di questa revoca, richiesta dalla difesa di Russo, il 14 febbraio 2025, è che, a seguito di modifiche legislative, "il fatto non è previsto dalla legge come reato". Questo fenomeno, noto come abolitio criminis, fa sì che vengano meno ope legis (per forza di legge) tutti gli effetti penali della condanna, inclusi i profili di incandidabilità e ineleggibilità. Di conseguenza, al momento della candidatura, la base giuridica per l'incandidabilità di Mario Russo era già venuta meno, rendendo il ricorso di Perrotta privo di fondamento.


Questioni procedurali: chiarito il ruolo di comune e ministero

Prima di entrare nel merito, la sentenza ha affrontato diverse eccezioni procedurali sollevate dalle parti. In primo luogo, il Tribunale ha dichiarato il "difetto di legittimazione passiva" del Comune di Scalea e del ministero dell'Interno, anch'essi convenuti in giudizio da Perrotta. I giudici hanno chiarito che, nelle azioni popolari di questo tipo (previste dall'art. 70 del D. Lgs. 267/2000), l'unico soggetto legittimato a difendersi è la persona di cui si contesta la carica elettiva, in questo caso Mario Russo. La notifica del ricorso al Comune ha solo una funzione informativa, per "renderlo edotto dell'esistenza di una controversia", ma non lo costituisce come parte processuale.

Il Tribunale ha inoltre respinto l'eccezione, sollevata dal comune e da Russo, sull'inammissibilità del ricorso per presunto superamento dei termini. I giudici hanno ribadito un principio consolidato dalla Cassazione, secondo cui l'azione popolare per contestare l'eleggibilità è autonoma rispetto alla delibera di convalida degli eletti e non è soggetta a termini di decadenza legati alla pubblicazione di tale delibera. Questa azione, si legge nelle motivazioni che richiamano la giurisprudenza, è una garanzia per l'interesse pubblico e un'opportunità data ai cittadini per tutelarsi da decisioni che potrebbero essere influenzate da "logiche politiche di maggioranza".





La decisione finale e le spese legali

Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale di Paola ha rigettato integralmente il ricorso. Di conseguenza, il ricorrente Giacomo Perrotta è stato condannato a rifondere le spese di lite a Mario Russo, al Comune di Scalea e al Ministero dell'Interno. Per ciascuna delle parti resistenti, le spese sono state liquidate in € 1.187,20, oltre agli oneri di legge.


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