Le motivazioni del Tar di Catanzaro che ha annullato l'ordinanza del sindaco Stasi che decretava la chiusura delle scuole per l'emergenza Covid

CORIGLIANO ROSSANO – 10 dic. 20 – Si torna a scuola, in presenza. Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione prima, ha emesso oggi il decreto sul ricorso presentato da alcuni cittadini assistiti dall'avvocato Marco Naccarato contro il comune di Corigliano Rossano. Il Tar di Catanzaro ha accolto l'istanza di misure cautelari monocratiche provvisorie e per l’effetto ha sospeso l’ordinanza del sindaco, Flavio Stasi, impugnata. La questione però verrà trattata in forma collegiale il prossimo 13 gennaio 2021. “Nell’atto impugnato – si legge - non sembra tenersi conto delle disposizioni di cui al Dpcm del 3/12/20 e di quelle del Ministero dell’istruzione e cioè: si ribadisce lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado”, per le aree di contagio caratterizzate da uno “scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”; la “attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza”.
“Considerato pure il recente inserimento (dal 29/11 u.s.) della Calabria in zona arancione – si legge ancora - la quale consente la ripresa delle lezioni in presenza anche degli alunni di seconda e terza media con la conseguenza che il dato, riportato nell’atto impugnato, riferito dall’Asp di Cosenza, di 19 casi positivi “tra i minori della comunità di Corigliano-Rossano”, in assenza di altri elementi e circostanze, non appare idoneo da solo a far ritenere che gli istituti scolastici presenti nel territorio comunale considerato, addirittura nella loro totalità, possano ritenersi volàno di diffusione epidemica al punto da giustificare il ricorso al potere di ordinanza contingibile ed urgente nella misura, sproporzionata, esercitata nel caso di specie, atteso oltretutto chè, secondo il principio di prova fornito dai ricorrenti, l’istituto scolastico frequentato non risulterebbe fino a questo momento interessato da contagi né fra gli alunni né fra il personale”. Il Tar fa notare, fra l'altro che: “ in sede di applicazione, il principio di precauzione, espressione del diritto alla salute, debba essere contemperato con quello di proporzionalità che impone misure congrue rispetto al livello prescelto di protezione e un’analisi dei vantaggi e degli oneri derivanti dalle stesse atteso che esse possano trovare applicazione solo se strettamente necessarie”