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Belvedere, droga: la Cassazione restituisce l'iPhone, ma conferma la condanna

Rigettato il ricorso di un uomo di Belvedere Marittimo condannato a due anni e otto mesi di reclusione per fatti di droga

BELVEDERE – 1 ott. 20 - Condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione per una vicenda di droga. Un 52enne di Belvedere, F.S., ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza del Tribunale di Paola del novembre 2019. Nonostante il publico ministero abbia concluso per l'accoglimento del ricorso la Corte di Cassazione ha annullato, senza rinvio, la sentenza impugnata, ma limitatamente alla disposta confisca del telefono cellulare. Ha, quindi, ordinato la restituzione del telefonino all'avente diritto ma ha rigettato il ricorso nel resto. Il Tribunale di Paola, oltre ad applicare, la pena di 2 anni e 8 mesi e 6.000 euro di multa, aveva disposto la confisca dello stupefacente e degli ulteriori oggetti, trattandosi, secondo il tribunale paolano, di strumenti adoperati per la perpetrazione dell'illecito. Secondo i legali della difesa, la motivazione della sentenza “non fornisce alcuna spiegazione del perché l'Iphone di proprietà del ricorrente potrebbe agevolare la ricaduta nell’illecito; ai fini della confisca “delle cose che servirono a commettere il reato” la prognosi va effettuata attraverso l'accertamento, in concreto, del nesso di causalità fra la cosa e il reato”.



L'utenza del cellulare, fra l'altro, dimostrava la proprietà di un familiare. “Il giudice – afferma la Corte di Cassazione - è tenuto a motivare l'esercizio del suo potere discrezionale, evidenziando i presupposti della disposta misura, sicché, nel caso in cui la confisca sia stata disposta senza adeguata motivazione, sussiste l'interesse all'impugnazione da parte dell'imputato che abbia contestato nel giudizio di merito, o anche solo nei motivi di ricorso, l'esistenza di un qualsiasi nesso tra il reato e il bene. Nella specie il ricorrente, nel rappresentare l'assenza di un collegamento tra l'attività illecita accertata e il sequestro del telefono cellulare, si è fondatamente doluto del fatto che il Giudice, pur ordinando, la confisca, nulla avesse detto, in motivazione, in ordine al rapporto di pertinenzialità tra detto telefono e il reato commesso, avendo solo impiegato una formula generica

per giustificare il provvedimento ablatorio”. Secondo la Cassazione, poi, “La pena è stata applicata nella misura richiesta e la valutazione in ordine alla congruità della medesima risulta effettuata, con la declaratoria della correttezza della qualificazione del fatto. Resta, pertanto, preclusa ogni successiva doglianza al riguardo”.



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