Aviosuperficie di Scalea, il Tar ritiene corretta l'ordinanza di sgombero emessa dal comune
Aggiornamento: 14 lug
Aviosuperficie di Scalea, il Tar dà ragione al comune sull'ordinanza di sgombero emessa nei mesi scorsi contro la società idroscalo turistico
Scalea, 12 luglio 2024 – Aviosuperficie di Scalea, il Tar della calabria ha pronunciato un'ordinanza, in riferimento alla richiesta di annullare l'ordinanza del sindaco di Scalea sul rilascio del cespite patrimoniale, l'aviosuperficie.
Il Tar ha respinto la domanda cautelare di Alberto Ortolani, ex gestore della struttura ed ha compensato le spese.
Alberto Ortolani e Idroscalo Turistico avevano presentato ricorso contro il comune di Scalea per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza di rilascio del cespite comunale Aviosuperficie di località Bruca, del 21 marzo, notificata alla sola società Idroscalo Turistico, in persona del legale rappresentante pro tempore, Alberto Ortolani, il 22 marzo. Il comune di Scalea è assistito dall'avvocato Egidio Rogati, la controparte dall'avvocato Norina Scorza.
“Sulla base di un giudizio sommario, tipico della fase cautelare- si legge - il provvedimento impugnato sembra resistere alle censure proposte nel presente giudizio, in quanto: l’aviosuperficie appartiene al patrimonio indisponibile del comune di Scalea, come dimostrato, tra l’altro, dal decreto di acquisizione n. 01/2015” appartenendo l’area al patrimonio indisponibile del comune, sussistono i contestati poteri previsti dal codice civile, esercitati, nel caso, con il provvedimento impugnato per il rilascio dell’area.
“La convenzione che in origine ha consentito al ricorrente l’utilizzo dell’area – si legge - risulta effettivamente scaduta in data 31 dicembre 2008 e non risulta alcun rinnovo della convenzione né dall'art. 4, comma 3, della convenzione (“in caso di mancata proroga e o affidamento a società mista, alla Società idroscalo turistico, non più concessionaria, viene garantita la sub concessione mediante stipula di una nuova concessione con il sub concessionario”) si può dedurre una perdurante efficacia della stessa dopo oltre 15 anni. “Il provvedimento è sufficientemente motivato con riferimento ai suoi presupposti normativi e alle ragioni di interesse pubblico che lo giustificano. Trattandosi di atto vincolato, non rilevano – si legge - nel caso di specie, l’eventuale mancata comunicazione dell’avvio del procedimento”.
Si ricorda che la giunta comunale di Scalea in data 13 giugno ha autorizzato, con la delibera n. 128, l’utilizzo dell’aviosuperficie da parte della società European Air-Craine per la campagna estiva antincendi boschivi del 2024, come da richiesta della presidenza del consiglio – dipartimento della protezione civile, e del ministero dell’interno – dipartimento vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile.
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