Scalea, gara rifiuti: il parere dell'Anac, e la questione del capannone
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Scalea, gara rifiuti: il parere dell'Anac, e la questione del capannone

L'istanza presentata all'anca dall'azienda Ecoross, che attualmente gestisce il servizio, ormai in scadenza



SCALEA – 7 gen. 22 - La città si prepara per un appuntamento importante: la concessione in appalto per i prossimi anni del servizio di raccolta rifiuti e spazzamento strade. Sono nate alcune controversie sulla gara in fase di predisposizione e l'autorità nazionale anticorruzione si è espressa con la delibera 39, che porta la data dello scorso 10 novembre. L'istanza di parere per la soluzione delle controversie è stata presentata dalla ditta Ecoross, l'azienda che attualmente gestisce il servizio, in scadenza, e prorogato in attesa della gara. Si tratta di una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di igiene ambientale a Scalea e l'importo a base di gara rappresenta una cifra importante: undici milioni di euro.


Il punto sarebbe nato, in particolare, sull'inserimento nell'offerta della locazione dell'autoparco comunale che dovrebbe diventare sede aziendale. Nella risposta al parere, Il consiglio dell'autorità nazionale anticorruzione, presieduto da Giuseppe Busia: “Ritiene, nei termini di cui in motivazione, che l’operato della stazione appaltante non sia conforme alla normativa di settore, in relazione alla previsione del criterio di valutazione n. 4 che premia il concorrente che offre il più elevato canone mensile per la locazione dell’autoparco comunale”. Secondo quanto stabilisce l'Anac, vi sarebbe una “Violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica”. E spiega: “In una procedura avente ad oggetto l’affidamento del servizio di igiene ambientale (servizi di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilabili e servizio di spazzamento stradale) è illegittimo, per violazione dell’art. 95, comma 6, del Codice, il criterio di valutazione dell’offerta tecnica volto a premiare il concorrente che si offre di prendere in locazione l’autoparco comunale, adibendolo a sede aziendale. Tale criterio non presenta alcun tipo di attinenza con l’offerta relativa ai servizi appaltati e non consente di valorizzare aspetti incidenti sulla qualità della prestazione. Inoltre, esso viola il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica, in quanto l’inserimento di un dato economico (offerta a rialzo sul canone mensile di locazione dell’autoparco comunale) all’interno dell’offerta tecnica consente alla Commissione di rappresentarsi le condizioni economiche dell’impegno dell’appaltatore per l’esecuzione del servizio, mettendola nella condizione di anticipare una valutazione di convenienza economica dell’offerta”.


L'istanza presentata dalla società Ecoross è del 1 settembre 2021. L'azienda ha contestato il bando e il disciplinare della procedura in oggetto deducendo: l’inadeguatezza dell’importo posto a base di gara, con particolare riferimento alla determinazione del costo del personale; l’illegittimità della clausola che prevede l’assegnazione di almeno il 40% dei ricavi Conai al Comune; l’illegittimità del criterio di valutazione che prevede l’assegnazione fino a 10 punti alla ditta che proporrà di prendere in locazione l’autoparco comunale per un canone mensile di 2.000 euro”. Gli elementi di valutazione di natura qualitativa sono suddivisi in tre criteri: qualità/efficientamento del servizio (max 35 punti); 2) pregio tecnico (max 15 punti); 3) caratteristiche ambientali/funzionali (max 10 punti); 4) offerta di locazione per Autoparco comunale (max 10 punti). Per quest’ultimo criterio viene precisato che sarà valutata la “proposta di prendere in locazione l’autoparco comunale sito in via Piave del Comune di Scalea da adibire a sede per l’azienda, parcheggio mezzi e se del caso a punto di pesa delle varie frazioni di rifiuti in uscita dal territorio di Scalea. Offerta a rialzo sul canone di locazione mensile base di 2.000 euro.

Secondo quanto fa rilevare l’istante, la previsione legata al canone: “oltre a penalizzare illegittimamente le imprese che abbiano già nella propria disponibilità una sede attrezzata nel territorio del comune di Scalea, attribuisce un vantaggio sproporzionato alle imprese che ne siano sprovviste, senza apportare, di fatto, alcun utile elemento di valutazione dell’offerta tecnica”.



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