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"Re nudo": la decisione del tribunale collegiale del 1 dicembre, i particolari

Aggiornamento: 7 dic 2021

L'udienza del 1 dicembre si è conclusa co. l'ammissione di due gruppi di intercettazioni e con l'ammissione della perizia trascrittiva



SCALEA – 3 dic. 21 - “Re nudo”: ecco ciò che ha stabilito il tribunale di Paola in composizione collegiale: Alfredo Cosenza, presidente; Federica Altamura e Carla D'Acunzo a latere. “Viste le richieste di prova, cosi come proposte dalle parti, e le eccezioni di inutilizzabilità proposte dalle difese degli imputati”, il tribunale ha ammesso “la perizia trascrittiva sulle intercettazioni richieste dal Pubblico ministero limitatamente ai Rit 835 e 836 2017 (due gruppi di intercettazioni), riservando la nomina del perito, rigettando tutte le ulteriori eccezioni di inutilizzabilità formulate”. Sono state ammesse anche le ulteriori prove, cosi come richiesto dalle parti, in quanto ammissibili e rilevanti. E poi come è noto, l'udienza è stata aggiornata al prossimo mese di aprile 2022. In precedenza c'erano state alcune richieste di prova; erano state sollevate eccezioni nell'udienza dello scorso 13 ottobre; sono state depositate memorie e fornita ampia documentazione.


“A parere del Collegio” si legge deve essere “pienamente condivisa l'ordinanza emessa dal Gup”, il 20 maggio “quanto alla dichiarazione di inutilizzabilità nel procedimento ...trattandosi effettivamente di intercettazioni non autorizzate specificamente per i reati, in questa sede contestati – si legge - e ricorrendo dunque delle ipotesi di "diverso procedimento" nel senso chiarito dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 51 del 28.11.2019”. Le contestazioni del procedimento sono scaturite dall'attività di captazione telefonica “legittimamente disposta nell'ambito del procedimento originariodella Dda di Catanzaro, relativo ad un'indagine afferente alla sussistenza di infiltrazioni mafiose all'interno del comune di Scalea ed in particolare di condizionamenti dell'agire amministrativo ad opera di appartenenti alla 'ndrina scaleota denominata Valente-Stummo, i quali – si legge - potendo contare sull'opera di funzionari e amministratori dell'ente, erano in grado di controllare appalti, servizi comunali e risorse economiche della zona. I primi accertamenti portavano a monitorare Mario Russo, ritenuto politico influente nella zona di riferimento, al fine di approfondire la natura di suoi ambigui rapporti e legami con soggetti appartenenti o comunque vicini alla criminalità organizzata locale”. Dall'attività di captazione sono emersi, si legge ancora: “alcuni presunti abusi commessi da Mario Russo nell'espletamento della sua attività professionale di medico dell'Asp di Cosenza e di componente della commissione invalidi civili con sede in Diamante, circostanza che conduceva progressivamente a nuove iscrizioni di notizie di reato”.


Le difese hanno sostanzialmente dedotto che “i fatti oggetto del procedimento (Re nudo), interpretati alla luce dei principi dettati dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 51 del 28.11.2019, sarebbero del tutto autonomi e svincolati rispetto a quelli oggetto del procedimento originario nel quale era stata legittimamente autorizzata l'attività di captazione, con conseguente inutilizzabilità, nell'odierno procedimento (Re nudo), dei risultati di quelle captazioni afferenti al procedimento originario per carenza dei requisiti”. Secondo il tribunale di Paola “Non merita accoglimento neppure l'ulteriore eccezione sulla utilizzabilità delle intercettazioni ambientali disposte all'interno dello studio medico del dott. Mario Russo; ...è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui "sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni disposte in riferimento ad un titolo di reato per il quale le medesime sono consentite, anche quando l'imputazione venga successivamente modificata e il giudizio di colpevolezza venga conseguentemente emesso per una fattispecie di reato per cui non sarebbe stato possibile autorizzare le operazioni di intercettazione".



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