Praia a Mare: "Matassa", beni da restituire, ricorso inammissibile
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Praia a Mare: "Matassa", beni da restituire, ricorso inammissibile

Ricorso inammissibile per l'operazione Matassa. Ruggerini chiedeva, fra l'altro, la restituzione dei beni sequestrati



PRAIA A MARE – 23 set. 21 - Ricorso inammissibile e condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. L'atto, sul quale si è pronunciata la Suprema corte di Cassazione, era stato proposto da Maurizio Ruggerini coinvolto nell'operazione denominata “Matassa” del 14 dicembre 2017. Tra le persone coinvolte, c'era l'imprenditore di 68 anni, originario di Rubiera, nel modenese, che a Praia a Mare gestiva un parco acquatico. Nell'operazione della Guardia di finanza erano scattate le manette per 14 persone, all'epoca dei fatti, indagate per associazione a delinquere finalizzata alla truffa ai danni dello Stato e commissione di reati fiscali.

Con ordinanza del 4 gennaio 2021, il Tribunale di Cosenza aveva rigettato l'appello cautelare proposto dall'interessato nei confronti dell'ordinanza del Tribunale di Paola con la quale era stata accolta solo in parte una sua istanza avente ad oggetto la gestione e la restituzione dei beni sequestrati. In particolare, il Tribunale di Cosenza riferisce che Ruggerini aveva richiesto: la gestione di alcuni parchi acquatici unitamente all'amministratore giudiziario, dalla stagione 2021 in poi; la custodia di beni immobili intestati alla società coinvolta; la restituzione dei documenti e assegni circolari non oggetto di sequestro e dei documenti rinvenuti all'interno dei parchi acquatici e in altri immobili successivamente al 14 dicembre 2017; il sequestro e la restituzione del denaro e di tutto ciò che era stato prelevato dall'armadio sito in uno dei parchi; l'estromissione della parte civile Inps.



Il Tribunale di Paola aveva accolto la richiesta di restituzione dei documenti e di quant'altro non fosse oggetto di sequestro e aveva rigettato per il resto l'istanza, reputando non opportuna la sostituzione nella gestione dei parchi acquatici dell'amministratore giudiziario con l'imputato, analogamente a quanto aveva ritenuto per la custodia degli immobili della società, mentre la restituzione del denaro e degli oggetti trovava ostacolo nell'eventuale confisca in vista della quale il sequestro era stato disposto. Il Tribunale del riesame ha condiviso e confermato tali conclusioni. Per la Cassazione il ricorso è inammissibile. Dalla lettura dell'istanza, afferma la Cassazione, emerge con chiarezza che l'indagato chiedeva di acquisire la gestione dei parchi acquatici e la custodia dei beni immobili intestati alla società, affiancandosi l'amministratore giudiziario; richieste sulle quali vi è stata adeguata pronuncia. Del tutto generici sono il secondo e il terzo motivo di doglianza, riferiti alla documentazione non oggetto di sequestro e a quella oggetto di sequestro, non avendo chiarito quale sia stato il pregiudizio derivato all'interessato dall'ordinanza del Tribunale di Paola e da quella del Tribunale di Cosenza sul punto. Egli si limita a lamentare un fatto estraneo al presente procedimento, relativo ad una pretesa inerzia del Gip, quale giudice dell'esecuzione, senza considerare di avere effettivamente ricevuto la restituzione del materiale non oggetto di sequestro.



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