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Praia a Mare, demanio: al Senato la discussione sulle modifiche alla "Legge Praia"

Aggiornamento: 24 giu 2023

In sesta commissione, al Senato, si discute sulle modifiche alla "Legge Praia" sul compendio ex demaniale



PRAIA A MARE – 3 giu. 23 - Si prepara la discussione sulle modifiche alla cosiddetta "legge Praia". Nella sesta commissione del Senato è prevista la discussione per il prossimo mercoledì 7 giugno. In sede redigente, si affronterà la discussione sul disegno di legge n. 500 che, appunto, prevede le modifiche alla legge, che porta la data dell'8 aprile 1983, n. 113 e in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare. La legge ha assunto il nome di Praia a Mare, perchè all'epoca venne redatto un testo esclusivo per la situazione di Praia a Mare. Nel tempo, come è noto sui terreni demaniali sono sorti palazzi, alberghi, attività commerciali e persino spazi pubblici. Il 7 giugno è prevista l'illustrazione del testo da parte della relatrice, la senatrice Tubetti.

LA "LEGGE PRAIA"

Il disegno di legge prevede di apportare modificazioni al testo della cosiddetta "legge Praia", che nel 1983 autorizzava la vendita a trattativa privata in favore del comune di Praia a Mare di un vasto compendio demaniale marittimo, su cui erano state realizzate, appunto, costruzioni sia private che pubbliche, da trasferirsi preliminarmente al patrimonio dello Stato, con obbligo a carico del comune di vendere a trattativa privata i lotti di terreno compresi nel compendio ai singoli occupanti e concessionari che, alla data del 1 dicembre 1981, avessero realizzato opere stabili e durature, conformi allo strumento urbanistico. “Il prezzo di vendita, ai sensi dell’articolo 2, doveva essere determinato dall’ufficio tecnico erariale ed approvato dall’intendenza di finanza”. Con decreto del Ministro della marina mercantile del 30 giugno 1987, l'area è stata trasferita dal demanio marittimo al patrimonio disponibile dello Stato. Con nota del 7 novembre 1989, la soppressa intendenza di finanza di Cosenza ha reso noto al comune di Praia a Mare il valore del compendio, determinato dall’ufficio tecnico erariale di Cosenza in 32 miliardi e 848 milioni 600.000 delle vecchie lire, ed ha invitato l’ente territoriale a stipulare il contratto di acquisto.



LE VICENDE GIUDIZIARIE

Il comune di Praia a Mare, in data 6 ottobre 1997, ha citato l’amministrazione finanziaria dinanzi al tribunale di Catanzaro chiedendo la determinazione giudiziale del prezzo di vendita dell’area in oggetto ed il tribunale ha determinato in 6 milioni e 915.803 in euro.

Contro la sentenza, il comune di Praia, ritenendo eccessivo il prezzo stabilito, ha proposto gravame presso la corte d’appello di Catanzaro; appello peraltro superato da una transazione intercorsa tra il comune di Praia a Mare e l’Agenzia del demanio in rappresentanza del Ministero delle finanze, per cui il prezzo dell’intero compendio è stato stabilito in 6 milioni e 246.369 euro. Ma si legge agli atti parlamentari: “essendo carente delle dichiarazioni urbanistiche e delle dichiarazioni sulle conformità catastali dei fabbricati esistenti, ha dato luogo solo ad una serie di cause che di fatto hanno reso inattuata la legge Praia, specie per la riluttanza dei singoli occupanti dei suoli costituenti il compendio a stipulare un atto di trasferimento dal comune in loro favore, per il timore, abbastanza condivisibile, dell’inutilità dell’atto attesa la nullità dell’atto di provenienza.

D’altra parte, attendere la fine delle cause in corso significherebbe allontanare la risoluzione del problema del demanio di Praia a Mare di almeno una decina d’anni, con conseguente danno, non solo per la comunità interessata, ma anche per lo Stato che dovrebbe rinunziare a considerevoli flussi finanziari derivanti dalla circolazione degli immobili e con l’ulteriore grave conseguenza di ritrovarsi, alla fine della fase giurisdizionale, nell’attuale situazione di inapplicabilità della legge Praia”.



IL DISEGNO DI LEGGE

Il disegno di legge, di iniziativa dei senatori Fausto Orsomarso e Guido Quintino Liris, prevede quindi il cambiamento di alcuni articoli fra i quali: all’articolo 3, primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente: “vendere a trattativa privata i lotti di terreno di cui all’articolo 2, lettera a), ai singoli occupanti e concessionari, a condizione che le costruzioni realizzate sugli stessi risultino già effettuate, anche da precedenti occupanti e concessionari, alla data del 1 dicembre 1981 e sempre che le opere stesse siano conformi alle prescrizioni dello strumento urbanistico”, poi si chiede l'abrogazione dell'articolo 5 della legge Praia e all'articolo 2 sulla clausola di invarianza finanziaria, si prevede il testo seguente: “Dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.



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