Diamante, rotonda sulla ss 18: la Giunta autorizza il sindaco a resistere al ricorso
“La vicenda in esame – si legge nella delibera che affida l'incarico legale - riguarda i rapporti scaturenti dalla realizzazione della rotatoria sulla Ss 18 e la sua gestione”
DIAMANTE – 8 ago. 22 - La giunta comunale di Diamante, nei giorni scorsi, ha autorizzato il sindaco Magorno a resistere al ricorso in appello proposto da Anas, davanti al Tar Calabria, per la vicenda della rotonda sulla Statale 18. Il ricorso di Anas, come abbiamo già riferito, punta alla sospensione dell'ordinanza emessa dal comune di Diamante, con provvedimento inaudita altera parte ed in via cautelare, che sospenda provvisoriamente la chiusura della rotatoria. Il Tar, come è noto, ha dato mandato al comune di provvedere a regolare il traffico in attesa della discussione nel merito della vicenda che avverrà nel prossimo mese di settembre. E, come abbiamo riferito, c'è l'ordinanza del comandante della polizia locale di Diamante che prevede il transito a senso unico alternato nel tratto interessato. “La vicenda in esame – si legge nella delibera che affida l'incarico legale - riguarda i rapporti scaturenti dalla realizzazione della rotatoria sulla Ss 18 e la sua gestione, di cui alla convenzione del 19 dicembre 2019 e della lottizzazione privata richiesta dalla società Cabrilia a r.L, richiede un complesso studio ed una assidua partecipazione anche a tavoli tecnici volti alla risoluzione della vicenda, caratterizzata da particolari connotazioni tecniche e giuridiche e pertanto, si ritiene opportuno affidare l'incarico ad un avvocato esterno, anche in considerazione del nutrito contenzioso dell’ente e del cospicuo numero di controversie”.
L'Anas nel ricorso al Tar chiedeva di vedere accolti quattro punti: “In via cautelare, sospendere provvisoriamente gli effetti del provvedimento impugnato, confermando, ove concessa, la misura cautelare monocratica”; “Nel merito – l'Anas chiede - di accogliere i motivi di ricorso proposti e, per l’effetto, annullare il provvedimento impugnato, nonché gli atti ad esso presupposti, connessi e/o consequenziali”. “Sempre nel merito, riconoscere il diritto di Anas alla restituzione e/o al risarcimento per tutte le somme e/o spese sostenute nonché per i danni patiti in conseguenza dell’eventuale esecuzione dell’ordine illegittimo, che si fa riserva di documentare una volta venuti ad esistenza, e condannare il Comune di Diamante al loro rimborso, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo” e infine “Condannare il Comune al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa”. Il Tar come è noto ha deciso che la regolamentazione, anche provvisoria, del traffico veicolare spetta al comune di Diamante. La trattazione in camera collegiale è fissata per il 7 settembre.