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Caso Summer Day: il Tar sospende l'esecuzione dei provvedimenti e fissa la trattazione collegiale

Aggiornamento: 25 ago 2023

"Summer Day", per il 20 settembre il Tar ha fissato la trattazione collegiale ed ha sospeso l'esecuzione dei provvedimenti


"Summer Day", per  il 20 settembre il Tar ha fissato la trattazione collegiale  ed ha sospeso l'esecuzione dei provvedimenti


SANTA MARIA DEL CEDRO – 21 ago. 23 – Il presidente del Tribunale amministrativo regionale della Calabria, Ivo Correale, ha pronunciato un decreto sulla vicenda del cosiddetto “Villaggio Summer day”, destinatario di un'ordinanza del sindaco Ugo Vetere, datata 18 agosto, (leggi qui) che imponeva la chiusura immediata e lo sgombero delle persone presso la struttura ricettiva. La questione è stata spostata alla trattazione nel merito, prevista per il prossimo 20 settembre. Intanto, sul ricorso 1187 del 2023, proposto da Zeus S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Falcone, contro il comune di Santa Maria del Cedro, non costituito in giudizio, il Tar ha così deciso: “Accoglie la domanda ex art. 56 c.p.a. e, per l’effetto, sospende l’esecuzione dei provvedimenti impugnati fino alla trattazione cautelare collegiale. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 20 settembre 2023”.



Nel ricorso, la società chiedeva l'annullamento previa adozione di misure cautelari monocratiche del provvedimento prot. n. 18518, del 17 agosto 2023, con il quale il Comune di Santa Maria del Cedro - Ufficio Suap - ha vietato alla ricorrente “la prosecuzione della denunciata attività e la rimozione degli effetti dannosi prodotti”;

dell'ordinanza contingibile e urgente n.68, del 18 agosto 2023, mediante la quale il sindaco del comune di Santa Maria del Cedro ha ordinato la “chiusura immediata e sgombero delle persone presso la struttura ricettiva denominata Summer Day in Santa Maria del Cedro alla via Filicudi anche per motivi igienico-sanitari”', di ogni altro atto presupposto e consequenziale o comunque connesso con quello in oggetto indicato.

Nel prendere la decisione, il Tara ha considerato: “sussistenti le ragioni di estrema gravità e urgenza che non consentono neanche la trattazione cautelare collegiale, ai sensi dell’art. 56 c.p.a., atteso il pressoché immediato termine imposto dal Comune per procedere allo sgombero delle persone presenti nella struttura, indicati da parte ricorrente in centinaia, tra cui bambini e anziani” e per tale motivo ha sospeso “l’esecuzione dei provvedimenti impugnati fino alla trattazione cautelare collegiale”.



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