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Belvedere, sparatoria sul lungomare: fatti da approfondire secondo la Cassazione

Per due indagati, Brusca e Iorio, di Cetraro: il rinvio degli atti al Riesame per un approfondimento dei fatti



BELVEDERE – 14 feb. 23 - Pubblicate le motivazioni della corte di Cassazione che ha accolto le tesi prospettate dagli avvocati, Cesare Badolato e Giancarlo Greco, difensori degli indagati ed ha annullato con rinvio l’ordinanza del tribunale del Riesame di Catanzaro. I fatti sono noti, per il contesto nel quale sono avvenuti: una sparatoria e l'addetto alla sicurezza, uno straniero, Hakim Dezaz, gambizzato. Una discussione, poi una rissa e un colpo di pistola. Fatti accaduti sul lungomare di Belvedere Marittimo nella notte del 26 giugno 2021. La decisione è della seconda sezione penale della Cassazione. L'atto precedente, confermava la custodia cautelare in carcere per Lorenzo Iorio, 20 anni, e Attilio Brusca, 21 anni, entrambi accusati di tentato omicidio ed estorsione; reati aggravati entrambi dal metodo mafioso. I ricorsi sono stati presentati separatamente ed entrambi accolti dalla Cassazione.



Il 9 settembre 2022, era stata applicata ad Attilio Brusca e a Lorenzo Iorio la custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di estorsione e lesioni personali pluriaggravati sotto il profilo del metodo mafioso. Entrambi, secondo l'accusa, erano entrati, con altri correi, all'interno di un locale notturno aperto al pubblico, senza prenotazione, organizzandosi un tavolo in autonomia e pretendendo di consumare delle bevande senza pagare, minacciando la vittima Dezaz Hakim, addetto alla sicurezza, di non richiedere il pagamento ed aggredendola dopo che un altro indagato, sempre di Cetraro, aveva sparato un colpo di pistola tentando di uccidere lo straniero e procurando lesioni personali, colpendolo con una bottiglia di vetro al capo. Nel ricorso di Brusca, si evidenzia il fatto che: “Il Tribunale avrebbe, in primo luogo, attribuito attendibilità al resoconto dei fatti offerto dalla vittima, “senza tenere conto delle contraddizioni e delle incertezze insite nel racconto reso in senso divergente in più occasioni a proposito dell'uso del metodo mafioso.



Le dichiarazioni della persona offesa non sarebbero state riscontrate da quelle del proprietario del locale, che aveva riferito di non essere a conoscenza che la sera del fatto vi fossero stati clienti che non volevano pagare. La condotta degli avventori avrebbe dovuto essere qualificata come insolvenza fraudolenta”. In secondo luogo: “il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato le dichiarazioni rese da una serie di testimoni difensivi, che avevano escluso che i ricorrenti potessero essere stati presenti sul luogo del delitto, essendo quella sera impegnati in una battuta di pesca, “come sarebbe anche documentato dai messaggi telefonici intercorsi”.Ci sarebbero dubbi anche sui riconoscimenti fotografici e sulla presenza degli indagati in alcuni video. “Il Tribunale – si legge - non avrebbe individuato elementi ulteriori rispetto alla minaccia estorsiva idonei a configurare l'aggravante, non essendo stato evocato dagli autori alcun clan malavitoso”. Secondo la Cassazione: “Il Tribunale, in primo luogo, non ha chiarito adeguatamente come si fosse giunti alla individuazione del ricorrente come uno dei soggetti presenti sul luogo del delitto”. Il provvedimento non ha chiarito se i ricorrenti fossero stati effettivamente immortalati dal video in modo chiaro. “Occorrerà che il giudice del rinvio – si legge - fornisca una più approfondita disamina di tutte le risultanze investigative, dandone conto in una più articolata motivazione idonea a sanare le incertezze ricostruttive”.



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