Appalto rifiuti: per il ricorso al Tar, discussione nel merito a novembre
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Appalto rifiuti: per il ricorso al Tar, discussione nel merito a novembre

Rigettata l'istanza cautelare presentata dalla ditta Ecoross in riferimento alla gara per la raccolta rifiuti a Scalea



SCALEA – 18 mar. 22 - Il ricorso della ditta Ecoross, che a Scalea si occupa della raccolta dei rifiuti e del servizio di spazzamento, verrà discusso a novembre. Lo ha deciso, ieri, il tribunale amministrativo della Calabria che ha rigettato l’istanza di tutela cautelare presentata dalla ditta Ecoross, in riferimento al bando. Il ricorso verrà quindi trattato nell’udienza pubblica del 23 novembre 2022.

Ecoross s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Lilli, aveva proposto il ricorso contro il comune di Scalea, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Gentile. Il ricorso, anche contro la Stazione unica appaltante della Provincia di Cosenza, non costituita in giudizio. Si chiedeva l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del bando di gara avente ad oggetto la procedura aperta, per l'affidamento dei servizi di igiene ambientale della città di Scalea; del disciplinare di gara, del capitolato speciale d'appalto.



Agli atti c'era la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente. La decisione, si legge: “Considerato, con i limiti propri della sommaria cognizione della fase cautelare e impregiudicata ogni ulteriore valutazione in rito e nel merito, che: l'impugnazione immediata del bando rappresenta un'eccezione poiché, al momento dell’avvio della procedura la lesione per il soggetto concorrente è potenziale, assumendo la stessa i caratteri della concretezza e dell'attualità di norma soltanto a conclusione della gara; - per essere assoggettata all’onere dell'impugnazione immediata, a clausola della lex specialis di gara deve essere oggettivamente ed immediatamente escludente nei confronti di tutti gli operatori economici indistintamente, tanto da concretizzare l'astratta impossibilità per un qualsiasi operatore medio di formulare un'offerta o comunque un'offerta economicamente sostenibile”. Queste condizioni, secondo il Tar, non appaiono sussistere nella vicenda in esame e “non è altresì ravvisabile il pregiudizio grave ed irreparabile, atteso che allo stato manca l’aggiudicazione della procedura selettiva e la durata dell’appalto è comunque fissata in più di cinque anni”.



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