Scalea, chiedevano un risarcimento: il Tar dà ragione al comune
top of page

Scalea, chiedevano un risarcimento: il Tar dà ragione al comune

Risarcimento per ingiusto danno, il tribunale amministrativo regionale dà ragione al comune di Scalea



SCALEA – 4 feb. 23 - Chiedevano un risarcimento di un “ingiusto danno”, il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Sezione Prima, pronunciandosi sul ricorso, lo ha dichiarato irricevibile. E così è stata disposta anche la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Scalea. A proporre l'azione davanti a tribunale amministrativo, la società “Eco Energy”, contro il comune di Scalea, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Sangiovanni. La società in questione ha esperito, con ricorso notificato il 26 marzo 2018, un'azione autonoma di risarcimento, per il pregiudizio derivante dal provvedimento del 12 ottobre 2015, con il quale il Comune di Scalea ha annullato in autotutela tutti gli atti relativi alla procedura di gara, di cui l’esponente era risultata assegnataria provvisoria, per la “Manifestazione di interesse per il recupero e affidamento di immobili comunali da destinare ad attività artigianali e/o industriali”.



Tale procedura di gara risale ad una determinazione del febbraio 2013. Il comune di Scalea, ha eccepito la tardività della proposizione della domanda e concluso nel merito per il suo rigetto. Il Tar tiene in considerazione che: “La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni, decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo”. E poi afferma il tribunale regionale: “l’azione di ristoro dell’esponente, postula il previo accertamento dell’illegittimità del provvedimento n. 626/2015 di annullamento di autotutela della procedura indetta dalla pubblica amministrazione”. “Il danno prospettato dalla ricorrente – si legge ancora - è da illegittimità provvedimentale e la determinazione amministrativa fonte dei pregiudizi lamentati dalla medesima ricorrente le è stata notificata il 19 ottobre 2015. La successiva azione autonoma di ristoro è stata proposta da Eco Energy il 26 marzo 2018, ben oltre pertanto il perentorio termine “di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento”. Per il tribunale amministrativo regionale, quindi, “l’eccezione della difesa comunale è fondata, sussistendo pertanto i presupposti per una pronuncia in forma semplificata”, quindi per l'irricevibilità del ricorso.



Miocomune whatsapp
  • Pagina Facebook miocomune
  • miocomune
  • Youtube miocomune
  • Instagram miocomune
telegram.jpg

contatto mail: miocomune@gmail.com

Iscriviti ai nostri canali per essere sempre informato
Clicca sulle icone, andrai direttamente ai nostri social

bottom of page