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Reddito di cittadinanza: il Tribunale di Paola assolve cittadina UE di Belvedere Marittimo

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  • 1 giorno fa
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Tribunale di Paola ingresso – sentenza su Reddito di cittadinanza



Sentenza sul Reddito di cittadinanza: irrilevante il requisito dei cinque anni di residenza, il Tribunale di Paola accoglie la tesi dell'avvocato Guagliano per una cittadina di origine romena e residente a Belvedere Marittimo


22 novembre 2025


Il Tribunale di Paola ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di una cittadina romena, S O A di Belvedere Marittimo, accusata di aver percepito in modo indebito il Reddito di cittadinanza a causa del presunto mancato possesso della residenza quinquennale. La donna risulta regolarmente iscritta all’anagrafe di Belvedere Marittimo dal 2015, condizione che aveva originato il contestato procedimento penale per accesso fraudolento al beneficio economico introdotto nel 2019.

La contestazione riguardava infatti la dichiarazione relativa alla residenza pregressa, un requisito oggetto di un intenso dibattito normativo e giurisprudenziale negli ultimi anni.



Reddito di cittadinanza e diritto UE: il nodo del requisito quinquennale

Durante il procedimento, la difesa – rappresentata dall’avvocato Italo Guagliano – aveva richiesto un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per verificare la compatibilità della normativa italiana con:

  • la Direttiva 2004/38/CE

  • il principio di parità di trattamento tra cittadini dell’Unione soggiornanti

  • l’art. 18 del TFUE

Il Tribunale ha però scelto un’altra strada, accogliendo una linea interpretativa che negli ultimi mesi sta trovando crescente conferma: la mancata rilevanza penale di una dichiarazione ritenuta falsa quando il requisito oggetto della contestazione non è più considerato costitutivo del reato.

Un orientamento sostenuto dalla più recente giurisprudenza della Cassazione e in continuità con le sentenze della Corte UE del 29 luglio 2024, secondo cui la falsa indicazione su un requisito non esigibile per accedere alla prestazione non integra il delitto.

Finora questo principio era stato applicato principalmente ai cittadini di Paesi terzi. La difesa ha chiesto ora di estenderlo anche ai cittadini comunitari, alla luce del nuovo quadro normativo e del recente intervento della Corte costituzionale.

Il Tribunale di Paola ha accolto questa impostazione, riconoscendo l’esigenza di interpretare la posizione dei cittadini UE in coerenza con i parametri europei.




Le parole della difesa: “Questione ancora aperta in UE”

«L’esito del procedimento è certamente positivo – afferma l’Avv. Guagliano – ma il caso conferma l’esistenza di un nodo interpretativo tuttora irrisolto: la compatibilità del requisito dei cinque anni di residenza con l’art. 18 TFUE, con l’art. 24 della Direttiva 2004/38/CE e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di parità di trattamento e accesso alle prestazioni sociali».

Secondo il legale, l’assenza di un chiarimento definitivo da parte della Corte di Lussemburgo mantiene aperto il dibattito, soprattutto per i cittadini UE economicamente attivi o stabilmente soggiornanti.Una questione destinata – sottolinea – a riproporsi anche in relazione al nuovo Assegno di inclusione.


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