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Aviosuperficie di Scalea, il Consiglio di Stato respinge l'appello della Idroscalo e di Ortolani

Aggiornamento: 17 set

Emessa oggi un'ordinanza del Consiglio di Stato sulla vicenda dell'aviosuperficie di Scalea, il Consiglio di Stato respinge l'appello porposto dalla idroscalo e da Ortolani


Emessa oggi un'ordinanza del Consiglio di Stato sulla vicenda dell'aviosuperficie di Scalea, il Consiglio di Stato respinge l'appello porposto dalla idroscalo e da Ortolani

Scalea, 9 settembre 2024 – E' di queste ore la decisione del Consiglio di Stato sull'ordinanza del sindaco di Scalea Giacomo Perrotta relativa alla vicenda dell'aviosuperficie di Scalea e al ricorso proposto dalla società Idroscalo e da Ortolani. Il Consiglio di Stato, sezione settima, Marco Lipari presidente, ha respinto l'appello presentato dalla società che gestiva la struttura a Scalea ed ha compensato fra le parti le spese della fase di giudizio. Il ricorso è stato proposto da Alberto Ortolani, in proprio e quale legale rappresentante della società Idroscalo Turistico, rappresentato dall'avvocato Norina Scorza, contro il comune di Scalea, rappresentato e difeso dall'avvocato Egidio Rogati. Si chiedeva la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria.


L'ordinanza

Il Consiglio di Stato, nell'ordinanza emessa oggi, ha tenuto in considerazione che, allo stato, “risultano condivisibili le motivazioni espresse dall’ordinanza impugnata, anche tenendo conto dell’intervenuta scadenza del rapporto concessorio e dell’asserita inutilizzazione dell’area”. Si è ritenuto: “che, nella comparazione degli interessi in rilievo nella presente fase cautelare risulta prevalente l’interesse pubblico dell’amministrazione inteso ad ottenere la piena disponibilità del bene demaniale”.

Dopo l'ordinanza del 21 marzo di quest'anno, che disponeva il rilascio dell'aviosuperficie comunale, la società idroscalo ha immediatamente impugnato la decisione, richiedendo l'annullamento dell'atto al Tar della Calabria.


Il Tribunale amministrativo

Il tribunale amministrativo aveva già respinto la richiesta di misure cautelari, spingendo la società a portare il caso davanti al Consiglio di Stato. La struttura, si ricorda, era stata affidata all'operatore privato con delibera di giunta municipale del lontano 9 marzo 2006, per l'esercizio provvisorio e in via sperimentale per un anno, al fine "di valutarne le potenzialità nelle more di perfezionamento di atti che condurranno alla ricerca di un partner privato da inserire nella futura società pubblico privata di gestione", e poi fino 31 dicembre 2008, risultava ancora nella disponibilità dell'imprenditore, nonostante, sostiene l'amministrazione Perrotta, nessun atto espresso di proroga.


Il nodo della concessione

Il Tar nell'ultima ordinanza sosteneva fra l'altro: “La convenzione che in origine ha consentito al ricorrente l’utilizzo dell’area risulta effettivamente scaduta in data 31 dicembre 2008 e non risulta alcun rinnovo, né dall'art. 4, comma 3, della convenzione (“in caso di mancata proroga e o affidamento a società mista, alla Società idroscalo turistico, non più concessionaria, viene garantita la sub concessione mediante stipula di una nuova concessione con il sub concessionario”) si può dedurre una perdurante efficacia della stessa dopo oltre 15 anni. “Il provvedimento è sufficientemente motivato con riferimento ai suoi presupposti normativi e alle ragioni di interesse pubblico che lo giustificano. Trattandosi di atto vincolato, non rilevano – si legge - nel caso di specie, l’eventuale mancata comunicazione dell’avvio del procedimento”.


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