Santa Maria del Cedro, lidi: ricorsi della procura inammissibili in Cassazione

Restano ferme le ordinanze del Riesame di Cosenza che avevano annullato i sequestri preventivi. Tra i procedimenti definiti quelli di sei stabilimenti assistiti dall’avvocato Italo Guagliano. Attese le motivazioni.
16 ottobre 2026 - 17:56
di Matteo Cava

SANTA MARIA DEL CEDRO – La Terza Sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi della Procura della Repubblica di Cosenza contro le ordinanze che avevano annullato i sequestri preventivi di diversi stabilimenti balneari di Santa Maria del Cedro, eseguiti nella primavera del 2026. L’esito è riferito in una comunicazione della difesa datata 15 ottobre.
Tra i procedimenti definiti figurano quelli riguardanti sei stabilimenti assistiti dall’avvocato Italo Guagliano. Le decisioni lasciano ferme, nella fase cautelare, le ordinanze favorevoli ai concessionari emesse dal Tribunale del Riesame di Cosenza.
Le conclusioni della Procura generale
Secondo quanto riferito dalla difesa, anche la Procura generale presso la Cassazione aveva chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi nei sei procedimenti.
Le requisitorie avevano sviluppato due questioni preliminari sollevate dai difensori: le modalità di deposito delle impugnazioni e la mancata contestazione di una ragione autonoma alla base delle ordinanze del Riesame.
Quest’ultima riguardava la ritenuta insussistenza dell’elemento soggettivo dei reati contestati, cioè del requisito psicologico necessario per configurare la responsabilità penale.
Gare e responsabilità penale: la tesi della difesa
Le memorie difensive avevano affrontato anche il rapporto tra gli obblighi di gara derivanti dal diritto dell’Unione europea e la configurabilità dell’occupazione arbitraria delle aree demaniali.
Il punto sostenuto dall’avvocato Guagliano è che l’obbligo dell’amministrazione di avviare le procedure selettive non comporti automaticamente la responsabilità penale del concessionario.
Secondo questa impostazione, occorre distinguere la necessità di adeguare il sistema delle concessioni ai principi europei dalla possibilità di considerare inefficace il titolo e, di conseguenza, penalmente arbitraria l’occupazione.
La difesa aveva prospettato il rischio di una «criptodisapplicazione in malam partem»: neutralizzare attraverso il diritto europeo la disciplina nazionale sull’efficacia delle concessioni e utilizzare poi questo passaggio per integrare un elemento del reato, con effetti sfavorevoli per il privato.
Una ricostruzione che, secondo i difensori, deve confrontarsi con i principi di legalità, determinatezza, prevedibilità e colpevolezza. Si tratta di argomentazioni difensive, sulle quali le motivazioni dovranno chiarire l’eventuale posizione della Cassazione.
Il quadro delle concessioni richiamato nelle memorie
La difesa aveva richiamato la disciplina nazionale che prevede la prosecuzione dell’efficacia delle concessioni interessate fino al 30 settembre 2027 e, in sede di prima applicazione, l’avvio delle procedure di affidamento entro il 30 giugno 2027. Questi termini sono contenuti nelle modifiche alla legge 118/2022 introdotte dal decreto-legge 131/2024, convertito con modificazioni.
Nel caso concreto, secondo la ricostruzione difensiva, a questo quadro si aggiungevano atti del Comune coerenti con la prosecuzione dei rapporti concessori e l’assenza di provvedimenti di decadenza o cessazione dei titoli.
Da qui la contestazione dell’automatismo tra mancata pubblicazione dei bandi nella primavera del 2026, inefficacia delle concessioni e occupazione abusiva.
La difesa ha inoltre richiamato la successiva legge regionale Calabria 14 maggio 2026, n. 15, che prevede una valutazione preventiva della scarsità della risorsa naturale spiaggia o dell’interesse transfrontaliero certo ai fini dell’assegnazione delle concessioni. Il riferimento è al testo pubblicato dal Consiglio regionale.
Secondo i difensori, anche questa disciplina rafforza la necessità di evitare automatismi nella valutazione penale della posizione dei concessionari.
Guagliano: «Necessario attendere le motivazioni»
«Il dato oggi certo è quello risultante dai dispositivi: i ricorsi della Procura sono stati dichiarati inammissibili e le ordinanze del Tribunale del Riesame restano ferme», osserva l’avvocato Italo Guagliano.
«Per conoscere le ragioni specifiche delle decisioni sarà necessario attendere il deposito delle motivazioni».



