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Praia a Mare, Piano spiaggia: il Tar respinge la richiesta di sospensione

Immagine del redattore: Matteo Cava
Matteo Cava
4 minuti fa
Tempo di lettura: 2 min

L’ordinanza pubblicata oggi 15 ottobre riguarda il ricorso di Anna Maiorana e Tommaso Morelli contro la delibera di adozione. Per i giudici non emerge un pregiudizio attuale: resta da approfondire il merito della controversia

15 ottobre 2026 - 17:11


Praia a Mare, Piano spiaggia: respinta la sospensiva, spese ai ricorrenti

Il Tar Calabria ha respinto la richiesta di sospendere la delibera di adozione del Piano comunale di spiaggia di Praia a Mare, impugnata da Anna Maiorana e Tommaso Morelli. L’ordinanza, pubblicata il 15 ottobre 2026 dopo la camera di consiglio del 14 ottobre, lascia quindi l’atto efficace in questa fase. La decisione riguarda la tutela cautelare: non definisce il ricorso nel merito.

La Seconda sezione del Tribunale amministrativo ha ritenuto che, all’esame sommario previsto per questa fase, non emergano sufficienti profili di fondatezza delle contestazioni né un pregiudizio attuale. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese della fase cautelare: mille euro in favore del Comune e mille euro in favore della Regione Calabria, oltre agli oneri e alle spese previsti dalla legge.



Il ricorso contro l’adozione del Piano

Al centro della controversia c’è la delibera del Consiglio comunale n. 23 del 31 luglio 2026, con cui è stato adottato il Piano comunale di spiaggia, nella versione emendata durante la stessa seduta. L’atto è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria il 27 agosto.

Il ricorso chiede l’annullamento della deliberazione e degli atti collegati, compresi il verbale dell’incontro del 28 luglio, i sei emendamenti approvati in aula, il verbale della seduta consiliare e l’avviso di adozione e deposito.

Maiorana e Morelli sono rappresentati dall’avvocato Alessandro Guerra. Il Comune si è costituito con l’avvocato Enrico Romano, mentre la Regione Calabria è difesa dall’avvocato Enrico Francesco Ventrice. La Provincia di Cosenza non si è costituita in giudizio.



Quorum ed emendamenti: le valutazioni del Tar

Sul primo motivo di ricorso, il collegio ha rilevato che il regolamento comunale richiede, per la validità della seduta, la presenza di un terzo dei consiglieri. Secondo l’ordinanza, tale regolamento prevale sullo statuto, in caso di difformità, perché espressamente richiamato dal Testo unico degli enti locali.

Quanto al secondo motivo, i giudici hanno osservato che la presentazione di emendamenti non equivale a integrare l’ordine del giorno: non introduce un nuovo argomento e, pertanto, non richiede la messa a disposizione di nuova documentazione.

Per gli ulteriori motivi, il Tar ha rilevato che non riguardano direttamente lo ius ad officium, ossia le prerogative connesse all’esercizio della carica.

Si tratta di valutazioni formulate nell’ambito cautelare. L’ordinanza precisa infatti che resta necessario un approfondimento in sede di merito.


L’adozione non è l’approvazione definitiva

Un passaggio centrale riguarda lo stato del procedimento. Accogliendo l’eccezione del Comune, il Tar ha considerato la delibera di adozione un «atto precario e propedeutico», destinato ad acquisire efficacia definitiva con l’approvazione finale, dopo la consultazione pubblica.

Su questa base, il collegio ha escluso l’esistenza di un pregiudizio attuale tale da giustificare la sospensione. Il rigetto della richiesta cautelare non coincide dunque con l’approvazione definitiva del Piano spiaggia, né con una pronuncia conclusiva sulla legittimità degli atti impugnati.

L’ordinanza n. 619/2026, relativa al ricorso n. 1270/2026, è stata adottata dal collegio composto dal presidente Ivo Correale, dal consigliere Francesco Tallaro e dal referendario Federico Baffa, estensore.

Come è noto il gruppo "Amare Praia" recentemente aveva chiesto una revisione del piano spiaggia.

 
 
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