Diamante, denuncia di un consigliere comunale sul lido ricostruito

Un consigliere comunale di Diamante ha presentato una denuncia-querela alla Procura di Paola tramite la Guardia di finanza di Scalea. Al centro della richiesta di accertamenti, la ricostruzione di uno stabilimento balneare dopo l’incendio del 2024 in un’area indicata come a rischio molto elevato di erosione costiera
17 ottobre 2026 - 12:30
di Matteo Cava

DIAMANTE – Una denuncia-querela sulla ricostruzione di uno stabilimento balneare dopo l’incendio del 2024, con la richiesta di verificare eventuali violazioni urbanistiche, paesaggistiche e ambientali e di procedere al sequestro preventivo d’urgenza della struttura. È l’iniziativa assunta da un consigliere comunale di Diamante, che ha presentato la documentazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola, per il tramite della Tenenza della Guardia di finanza di Scalea.
Il dossier ricostruisce una successione di atti amministrativi e interventi edilizi, sollevando interrogativi sulla compatibilità delle opere con i vincoli dell’area costiera. Le contestazioni rappresentano la posizione del denunciante e dovranno essere valutate dalle autorità competenti: la presentazione della denuncia non equivale all’accertamento di illeciti, così come la richiesta di sequestro non costituisce un provvedimento già disposto.
La vicenda si aggiunge, nel dibattito cittadino, alla contestazione sul concorso della polizia locale sollevata da un candidato escluso dopo le prove. Si tratta di due questioni distinte, accomunate dall’attenzione rivolta all’operato dell’amministrazione comunale.
L’area costiera e il vincolo richiamato nella denuncia
Uno dei punti centrali riguarda la classificazione del tratto di costa sul quale sorge lo stabilimento. Secondo quanto riportato nella denuncia, l’area ricadrebbe nella categoria R4, a rischio molto elevato di erosione costiera, individuata dal Piano di bacino stralcio erosione costiera.
Nella ricostruzione del consigliere, la disciplina applicabile vieterebbe nuove costruzioni e aumenti di volume e superficie, consentendo esclusivamente, in seguito a calamità, una ricostruzione fedele «com’era e dov’era», subordinata al parere obbligatorio e vincolante dell’Autorità di bacino.
È su questo presupposto che viene chiesto di verificare la natura delle opere realizzate dopo l’incendio: se riproducano effettivamente quanto già autorizzato oppure se presentino modifiche tali da richiedere una diversa valutazione urbanistica e paesaggistica.
La classificazione dell’area, la disciplina concretamente applicabile e la corrispondenza tra le opere assentite e quelle eseguite costituiscono quindi passaggi essenziali degli accertamenti sollecitati.
Dal permesso del 2009 all’incendio del 2024
La denuncia richiama un permesso di costruire del 2009, riferito a una struttura ricettiva che, secondo la documentazione citata dal consigliere, era composta da opere leggere, stagionali e amovibili.
L’incendio del 2024 avrebbe distrutto interamente la struttura originaria. Successivamente è stato realizzato il nuovo complesso, le cui caratteristiche sono ora oggetto delle contestazioni.
Secondo il denunciante, le opere successive al rogo presenterebbero elementi di stabilità e permanenza diversi da quelli delle installazioni precedenti. Nella ricostruzione viene richiamata anche la presenza di una piscina.
Il nodo posto all’attenzione delle autorità riguarda dunque il confronto fra la situazione autorizzata prima dell’incendio e quella successiva alla ricostruzione. Un confronto che, nelle richieste del consigliere, deve riguardare tipologia edilizia, materiali, sagoma, superficie e volumetria.
La relazione tecnica e il riferimento alla «nuova struttura»
Fra gli atti indicati nel dossier figura una relazione tecnica illustrativa. Nel documento, secondo i passaggi riportati, l’intervento viene descritto come «ricostruzione delle strutture già assentite» e si fa riferimento a opere «di facile rimozione», in sostituzione dei gazebo precedentemente installati.
La stessa relazione richiama una «nuova struttura destinata per la ristorazione», descrivendone l’inserimento attraverso «un effetto visivo più moderno, lineare».
Il consigliere pone questi passaggi alla base della richiesta di chiarimenti sulla qualificazione dell’intervento. La questione riguarda, in particolare, la corrispondenza tra la dichiarata facilità di rimozione e le caratteristiche che il denunciante attribuisce alle opere effettivamente realizzate.
L’espressione «nuova struttura» viene quindi valorizzata nella denuncia come elemento da approfondire. La qualificazione giuridica e tecnica dell’intervento resta tuttavia una valutazione da compiere sulla base dell’insieme degli atti, dei titoli e delle opere, senza poterla ricavare automaticamente da una singola formulazione.
La deliberazione del Consiglio comunale del giugno 2025
La documentazione richiamata comprende anche una deliberazione del Consiglio comunale del giugno 2025, relativa all’approvazione del «Progetto urbanistico preliminare» per il rilascio del «Permesso di costruire per interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione e valorizzazione della struttura».
È un ulteriore passaggio della ricostruzione amministrativa proposta dal consigliere, che chiede di chiarire le basi tecniche e giuridiche della classificazione adottata.
L’interrogativo è se l’intervento possa essere ricondotto alla manutenzione straordinaria o alla ristrutturazione, oppure se le modifiche contestate richiedano un diverso inquadramento, come nuova costruzione o ristrutturazione edilizia pesante.
Il presunto cambiamento di tipologia, sagoma, volume e materiali è parte della denuncia e necessita di riscontri. Lo stesso vale per gli eventuali ampliamenti.
I dubbi sullo smaltimento dei materiali dopo il rogo
Accanto al profilo edilizio, il consigliere solleva una questione ambientale relativa alla gestione dei materiali rimasti dopo l’incendio.
Secondo il denunciante, dovrebbe essere disponibile un «formulario» contenente i particolari dell’attività di smaltimento. La richiesta mira a ricostruire documentalmente come siano stati gestiti i materiali derivanti dalla distruzione della struttura.
Anche questo aspetto viene sottoposto alle autorità per le verifiche del caso. Il dubbio sulla documentazione non dimostra, di per sé, che lo smaltimento sia avvenuto in modo irregolare.
La richiesta di sequestro e gli accertamenti sollecitati
Il dossier chiede dunque di esaminare insieme più elementi: i vincoli costieri, i titoli amministrativi, le caratteristiche delle opere originarie e di quelle ricostruite, le eventuali variazioni di superficie e volume e la gestione dei materiali successiva al rogo.
Su questi presupposti il consigliere sollecita anche eventuali azioni. È una richiesta contenuta nella denuncia, sulla quale spetta alle autorità competenti valutare la sussistenza dei presupposti.
L’iniziativa viene presentata dal denunciante come un atto di tutela dell’interesse pubblico e del territorio.



