Belvedere Marittimo, dissesto: sei ex amministratori sanzionati, misure interdittive

La Corte dei conti conferma la responsabilità per colpa grave dell’ex sindaco Granata e di cinque ex assessori. Sanzioni complessive per 79.789 euro, con riduzioni per tre ricorrenti. Al centro della sentenza gli allarmi sui conti e i correttivi mancati.
28 ottobre 2026 - 13:24
di Matteo Cava

BELVEDERE MARITTIMO – La Corte dei conti della Calabria conferma la responsabilità per colpa grave dell’ex sindaco Enrico Granata e di cinque ex assessori per aver contribuito al dissesto finanziario del Comune di Belvedere Marittimo, dichiarato il 30 ottobre 2019. Con la sentenza n. 322/2026, depositata il 26 ottobre, i giudici hanno deciso sulle opposizioni al decreto sanzionatorio del novembre 2024, riducendo gli importi per Granata, Vincenzo Spinelli e Francesca Impieri e confermando gli addebiti nei confronti dei sei ricorrenti.
Le sanzioni stabilite nel dispositivo ammontano complessivamente a 79.789,35 euro, da versare al Comune. Il giudizio riguarda anche Mario D’Aprile, Carlo Cesareo e Vincenzo Cristofaro e prende in esame la gestione economica e finanziaria dell’ente nel periodo 2010-2018.
La Corte conferma inoltre la sussistenza dei presupposti per le misure interdittive previste dall’articolo 248 del Testo unico degli enti locali. Disposta la trasmissione della sentenza al Comune e al prefetto di Cosenza per gli adempimenti di competenza.
Si tratta della decisione sulle opposizioni al precedente decreto: il documento esaminato non attesta il passaggio in giudicato della pronuncia.
Dissesto di Belvedere Marittimo, le sanzioni per i sei ricorrenti
Il collegio, presieduto da Domenico Guzzi, con relatore Gianpiero D’Alia e componente Maristella Filomena, ha deciso dopo l’udienza del 13 ottobre 2026.
Gli importi indicati nel dispositivo sono:
Enrico Granata: 47.438,60 euro;
Mario D’Aprile: 3.294,40 euro;
Vincenzo Spinelli: 11.859,80 euro;
Vincenzo Cristofaro: 5.929,85 euro;
Carlo Cesareo: 5.929,85 euro;
Francesca Impieri: 5.336,85 euro.
I sei opponenti sono stati condannati in solido anche al pagamento delle spese di giudizio, comprensive di quelle della precedente fase.
Queste somme rappresentano sanzioni personali a favore del Comune. Non coincidono con la massa dei debiti dell’ente né con il disavanzo ricostruito negli atti che accompagnarono la dichiarazione di dissesto.
Perché la Corte ha ridotto tre importi
Per Granata la sanzione scende dai 68.522,76 euro del decreto del 2024 a 47.438,60 euro. Per Spinelli passa da 17.788,65 a 11.859,80 euro; per Impieri da 10.673,70 a 5.336,85 euro.
La riduzione riconosciuta all’ex sindaco e a Spinelli riguarda il metodo di calcolo. Il primo giudice aveva valutato separatamente i due mandati amministrativi, applicando e sommando distinte sanzioni.
Su questo punto il collegio accoglie la contestazione delle difese: "non è possibile duplicare la sanzione per una pluralità di condotte riconducibili all’unico dissesto finanziario".
Secondo la sentenza deve essere applicata un’unica sanzione, graduata in relazione alla gravità dei comportamenti.
A Granata viene quindi attribuita la misura massima prevista, pari a venti volte la retribuzione mensile lorda; a Spinelli quella corrispondente a dieci mensilità.
Per Impieri, invece, viene considerata la diversa durata dell’incarico: quattro anni, dal 2014 al 2018, rispetto agli otto di Spinelli. La Corte determina pertanto la sanzione in cinque mensilità.
Il parziale accoglimento dei ricorsi riguarda dunque la quantificazione delle somme. Resta confermato l’accertamento della responsabilità per colpa grave.
Le difese: crisi ereditata e contributi personali contestati
Gli amministratori avevano contestato la ricostruzione dell’accusa sotto diversi profili. Al centro delle opposizioni figurava la mancata individuazione, secondo le difese, dello specifico contributo di ciascuno al dissesto.
I ricorrenti avevano richiamato una situazione finanziaria già compromessa e risalente nel tempo, sostenendo che non fosse stato adeguatamente valutato il lavoro compiuto per fronteggiare i debiti o ridurne la consistenza.
Per alcuni venivano inoltre evidenziate l’assenza di una delega alla gestione finanziaria e la mancata partecipazione alla predisposizione o all’approvazione di determinati bilanci e rendiconti.
D’Aprile aveva sottolineato, tra l’altro, la conclusione del proprio mandato il 10 giugno 2014, contestando il diverso riferimento temporale contenuto nel provvedimento impugnato. Granata e Spinelli avevano censurato anche la duplicazione delle sanzioni per i due mandati, ottenendo su questo aspetto l’accoglimento delle opposizioni.
Le difese avevano infine sollevato questioni di prescrizione e chiesto di valutare le disposizioni sopravvenute più favorevoli agli amministratori.
Per i giudici non basta richiamare le difficoltà del passato
La Corte riconosce che le cause della crisi sono risalenti nel tempo, ma ritiene che si siano aggravate durante il periodo esaminato.
Il criterio seguito dai magistrati è che, per accertare la responsabilità da dissesto, non occorre attribuire a ciascun amministratore l’intera origine del tracollo. Rileva anche una condotta che abbia contribuito a facilitarlo o ad aggravarlo.
La sentenza esclude che la responsabilità discenda automaticamente dalla carica ricoperta. La collega, invece, ai comportamenti accertati, alla conoscenza delle difficoltà e ai poteri di indirizzo e controllo assegnati agli organi politici.
La ricostruzione distingue le posizioni: Granata e Spinelli sono considerati per il periodo 2010-2018; D’Aprile, Cesareo e Cristofaro per il 2010-2014; Impieri per il 2014-2018.
Secondo il collegio, sindaco e giunta avrebbero dovuto promuovere misure adeguate, controllarne l’attuazione e verificare se i risultati consentissero ancora il risanamento. In caso contrario, avrebbero dovuto prendere tempestivamente atto della necessità del dissesto.
Gli allarmi sui conti già nel 2012
Uno dei passaggi centrali della decisione riguarda i richiami della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
Con la deliberazione n. 39 dell’11 maggio 2012, relativa al rendiconto 2010, erano stati chiesti interventi sulla riscossione delle entrate, sulla verifica dei crediti iscritti in bilancio, sui debiti da riconoscere e sull’utilizzo delle anticipazioni di cassa.
L’ente era stato sollecitato anche a chiarire la situazione dei debiti per rifiuti, acqua, energia elettrica e calamità naturali del 2009.
La successiva deliberazione n. 78 del 23 ottobre 2015, relativa agli esercizi 2012 e 2013, aveva rilevato la persistenza di criticità nella gestione.
La sentenza richiama inoltre i pareri negativi dell’organo di revisione sui rendiconti e ritiene che il quadro fosse sufficientemente chiaro da imporre agli amministratori un intervento.
Per la Corte non era sufficiente approvare atti o annunciare correttivi: occorreva verificare che producessero risultati concreti.
Entrate previste e incassi: il divario che pesava sul bilancio
La difficoltà di riscuotere le entrate occupa una parte rilevante della motivazione.
Nel 2013, secondo i dati riportati nella sentenza, la riscossione relativa al recupero dell’evasione Ici e Imu si era fermata all’8 per cento delle somme accertate. Per i crediti più vecchi, risalenti ad almeno cinque anni prima, gli incassi erano pari all’8,3 per cento.
Alla fine dello stesso anno, i crediti tributari ancora iscritti in bilancio ammontavano a circa 4,36 milioni di euro. Il 68,55 per cento riguardava la mancata riscossione della tassa sui rifiuti. Un peso rilevante avevano anche i crediti del servizio idrico.
Il problema, nella lettura dei magistrati, era la distanza tra le risorse registrate nei documenti contabili e il denaro effettivamente disponibile per pagare.
Una previsione di entrata non seguita dall’incasso poteva sostenere un equilibrio formale dei conti, senza risolvere le necessità della cassa.
La deliberazione di controllo del 2015, richiamata nella sentenza, sintetizzava così la questione: "il Comune non realizza le risorse necessarie per l’ordinario funzionamento del proprio apparato amministrativo".
Anticipazioni e fondi vincolati usati per la spesa corrente
Alla debolezza degli incassi si accompagnava il ricorso alle anticipazioni.
A fine 2013 risultava la mancata restituzione di 511.391,82 euro, con conseguenti oneri finanziari. Uno strumento destinato a superare carenze temporanee di liquidità era diventato, secondo la ricostruzione della Corte, il segnale di una difficoltà cronica.
La sentenza evidenzia anche l’impiego di fondi destinati a finalità specifiche per finanziare spese correnti, senza la successiva ricostituzione delle somme.
Il rischio concreto era quello di utilizzare risorse vincolate per sostenere il funzionamento ordinario e ritrovarsi poi senza disponibilità per gli interventi ai quali quelle risorse erano assegnate.
Nel tempo il Comune aveva ottenuto quattro anticipazioni di liquidità, per complessivi 4.958.517,99 euro. Secondo le valutazioni riportate negli atti, quelle risorse non avevano risolto gli squilibri strutturali.
La fotografia del 2019: debiti per 14,46 milioni
La sentenza ripercorre le relazioni allegate alla deliberazione consiliare n. 71 del 30 ottobre 2019, con cui venne dichiarato il dissesto.
La relazione del responsabile del servizio economico e finanziario, datata 22 ottobre 2019, descriveva una riscossione insufficiente a sostenere la situazione debitoria.
Per il 2018, le riscossioni riferite alle entrate accertate nell’anno, nei primi tre titoli del bilancio, erano pari al 62,79 per cento. Gli incassi dei crediti provenienti dagli esercizi precedenti si fermavano al 13,80 per cento.
La massa debitoria rilevata ammontava a 14.460.719,70 euro, composta da:
9.499.422,60 euro di somme rimaste da pagare e risultanti dal rendiconto;
4.055.673,21 euro di debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento;
905.623,89 euro di ulteriori passività prive di copertura finanziaria.
Il disavanzo risultante dal rendiconto 2018 era pari a 13.295.374,15 euro. Aggiungendo i debiti fuori bilancio e le altre passività senza copertura, le relazioni quantificavano in 18.256.671,25 euro il disavanzo complessivo da ripianare.
Massa debitoria e disavanzo sono grandezze differenti e non devono essere sommate tra loro.
Negli stessi documenti figuravano pignoramenti per 1.018.353,19 euro, ulteriore elemento di pressione sulla tesoreria.
I lavori per le frane del 2009
Nella ricostruzione trova spazio anche la vicenda degli interventi per le frane del 2009.
Gli atti richiamano lavori per 3.723.835,96 euro, per i quali i contributi richiesti non erano stati concessi. I pareri del revisore riportavano incongruenze e anomalie nelle pratiche e segnalavano il problema della copertura delle spese.
La relazione finanziaria del 2019 precisava che quelle somme non erano comprese nell’elenco dei debiti fuori bilancio allora ricostruito ed erano ancora in corso di definizione giudiziaria.
Si trattava quindi di un ulteriore elemento di incertezza, già oggetto di precedenti richiami, nella ricognizione delle passività del Comune.
Correttivi inefficaci e dissesto rinviato
Gli amministratori avevano rivendicato iniziative per migliorare la riscossione e affrontare i debiti. Per la Corte, tuttavia, tali interventi non avevano prodotto effetti significativi nella correzione degli squilibri.
La motivazione parla di una "complessiva gestione amministrativa e finanziaria del tutto superficiale e approssimativa".
Il rimprovero riguarda sia gli atti adottati sia quelli omessi: documenti contabili ritenuti inadeguati o inattendibili, controlli insufficienti e mancata attuazione delle prescrizioni degli organi di controllo.
Secondo i giudici, una verifica effettiva delle condizioni dell’ente avrebbe dovuto condurre a misure di risanamento efficaci oppure a una dichiarazione tempestiva di dissesto, evitando ulteriori aggravi.
Prescrizione respinta e conseguenze sugli incarichi
La Corte respinge anche l’eccezione di prescrizione.
Il termine viene fatto decorrere dalla dichiarazione di dissesto del 30 ottobre 2019. Il ricorso della Procura regionale era stato depositato il 25 settembre 2024 e notificato agli opponenti il primo ottobre 2024, entro il quinquennio.
Quanto alle conseguenze sugli incarichi, la sentenza conferma i presupposti per le misure interdittive dell’articolo 248, comma 5, del Testo unico degli enti locali, che contempla limitazioni decennali per gli amministratori riconosciuti responsabili nei termini previsti dalla disposizione.
La trasmissione al Comune e al prefetto di Cosenza è disposta per il seguito di competenza. Il parziale accoglimento delle opposizioni modifica quindi le sanzioni economiche di tre ricorrenti, mentre resta fermo l’accertamento del contributo dei sei amministratori al dissesto.



