Il Tar Calabria respinge il ricorso della lista Prospettiva Futura di Tortora
- 2 mag
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Esclusione confermata: firme non autenticate per la lista di Antonio Iorio alle comunali di Tortora

2 maggio 2026
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria ha respinto il ricorso presentato da Antonio Iorio, candidato sindaco, insieme ai delegati Giuseppe Imperio e Fortunato Surace, contro l’esclusione della lista “Prospettiva Futura” dalle elezioni comunali di Tortora del 24 e 25 maggio 2026. Decisiva la mancanza della firma del pubblico ufficiale sulle sottoscrizioni
Perché la lista è stata esclusa
La vicenda nasce dal verbale n. 240 del 26 aprile 2026 della Commissione Elettorale Circondariale di Paola, che aveva escluso la lista per irregolarità nelle firme dei sottoscrittori.
Secondo quanto accertato, le 72 firme raccolte risultavano prive dell’autenticazione del pubblico ufficiale, elemento richiesto dalla normativa elettorale. In particolare, mancava la firma dell’autenticatore sui moduli, requisito considerato essenziale.
I promotori avevano tentato una regolarizzazione successiva, trasmettendo i modelli corretti insieme a una dichiarazione del funzionario che ammetteva una “svista”. Tuttavia, la Commissione non ha ritenuto sufficiente l’integrazione.
La decisione del TAR: “Elemento essenziale non sanabile”
Il collegio del TAR Calabria – Sezione Seconda, riunito il 2 maggio 2026 a Catanzaro, ha chiarito che l’autenticazione delle firme è un requisito “ad substantiam”, cioè essenziale e non sanabile successivamente.
Il principio giuridico
Secondo la sentenza:
la firma del pubblico ufficiale è parte integrante dell’autenticazione;
senza tale firma, le sottoscrizioni sono giuridicamente inesistenti (“tamquam non essent”);
non è possibile integrare o correggere l’atto dopo la scadenza dei termini.
Il Tribunale richiama una giurisprudenza consolidata, evidenziando che l’autenticazione garantisce la certezza che la firma sia stata apposta in presenza del pubblico ufficiale.
Nessun “soccorso istruttorio” possibile
Uno dei punti centrali del ricorso riguardava la possibilità di applicare il cosiddetto soccorso istruttorio, cioè la correzione di errori formali.
Perché non è stato applicato
Il TAR ha escluso questa possibilità perché:
il vizio riguarda un elemento costitutivo e non formale;
la normativa consente la regolarizzazione solo per errori minori;
la mancanza dell’autenticazione rende nullo l’intero procedimento di raccolta firme.
Responsabilità e principio di autoresponsabilità
Il Tribunale ha inoltre ribadito il principio di autoresponsabilità dei presentatori della lista.
Anche se l’errore è stato attribuito al funzionario comunale, i delegati avrebbero dovuto verificare la completezza della documentazione prima del deposito ufficiale.
Non rileva, secondo i giudici:
la “svista” dichiarata dal pubblico ufficiale;
il rilascio della ricevuta da parte del segretario comunale.
Elezioni comunali di Tortora: cosa cambia
Con il rigetto del ricorso, la lista “Prospettiva Futura” resta esclusa dalla competizione elettorale del 24 e 25 maggio 2026.
La sentenza, pronunciata dal collegio presieduto da Ivo Correale con estensore Vittorio Carchedi, dispone anche la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.






























