top of page

Scalea, mensa scolastica: il Tar respinge il ricorso di New Food

Immagine del redattore: Matteo Cava
Matteo Cava
33 minuti fa
Tempo di lettura: 3 min

Confermata l’esclusione della cooperativa dalla gara per il servizio del “Gregorio Caloprese”. Per i giudici era legittima la richiesta di due referenze bancarie. Alla ricorrente anche 2.000 euro di spese processuali.

26 ottobre 2026 - 11:16


Scalea, gara della mensa: per il Tar legittime le referenze bancarie

SCALEA – Il Tar Calabria respinge il ricorso di New Food e conferma l’esclusione della cooperativa dalla gara per la mensa scolastica dell’istituto comprensivo “Gregorio Caloprese” di Scalea, relativa al triennio 2026-2029. La Seconda sezione, nella decisione assunta nella camera di consiglio del 14 ottobre, ha ritenuto legittima la richiesta di due dichiarazioni bancarie a dimostrazione della solidità finanziaria dell’impresa. New Food dovrà inoltre versare al Comune 2.000 euro di spese processuali, oltre agli oneri e alle spese previsti dalla legge.


Al centro della controversia c’era la mancata presentazione delle referenze richieste dal disciplinare. La cooperativa ne aveva contestato la legittimità già nella domanda di partecipazione e aveva mantenuto la propria posizione anche dopo la richiesta di integrazione documentale della centrale di committenza.



La contestazione sulle due dichiarazioni bancarie

New Food aveva impugnato il provvedimento di esclusione del 18 settembre 2026, la richiesta di integrazione dell’11 settembre e la clausola del disciplinare che imponeva le dichiarazioni di almeno due istituti di credito.


Secondo la ricorrente, il nuovo Codice dei contratti pubblici non consentiva di introdurre quel requisito aggiuntivo di capacità economica e finanziaria. La cooperativa sosteneva quindi che la clausola fosse nulla e che la sua mancata osservanza non potesse giustificare l’esclusione.

Il Comune di Scalea, rappresentato dall’avvocato Giovanni Loreto, ha resistito al ricorso. La Centrale unica di committenza Alto Tirreno Cosentino non si è costituita in giudizio.



Per il Tar sono documenti che provano la capacità economica

Il tribunale non ha condiviso la tesi della cooperativa. Il passaggio decisivo riguarda la distinzione tra un requisito necessario per partecipare alla gara e i documenti utilizzati per dimostrarne il possesso.


Per il collegio, le referenze bancarie costituiscono «un possibile mezzo di prova del requisito di capacità economica». La loro richiesta, dunque, non introduce automaticamente una condizione di partecipazione ulteriore rispetto a quelle ammesse dal Codice.


I giudici hanno esaminato anche la formulazione del disciplinare: le dichiarazioni richieste dovevano attestare la solidità finanziaria dell’operatore ed erano inserite nel paragrafo dedicato alla capacità economica e finanziaria. Da qui la conclusione che si trattasse di strumenti di verifica di quel requisito.


La sentenza richiama inoltre l’orientamento secondo cui l’impresa deve presentare prioritariamente i documenti indicati dal bando: la possibilità di utilizzare prove alternative presuppone fondati motivi.


Quanto al parere Anac richiamato dalla ricorrente, il Tar osserva che i pareri di precontenzioso non vincolano il giudice amministrativo, che può discostarsene sulla base di una diversa interpretazione delle norme o dei fatti.




Ricorso respinto, gli altri motivi restano assorbiti

Ritenuta legittima la clausola, il tribunale ha confermato la motivazione dell’esclusione collegata alla mancata dimostrazione della capacità economica attraverso la documentazione richiesta.

Questo punto è stato considerato sufficiente a sostenere il provvedimento. Le ulteriori contestazioni contro le altre ragioni dell’esclusione sono state dichiarate assorbite, senza un distinto esame nel merito.


Il Tar ha quindi respinto il ricorso perché infondato e posto le spese processuali a carico di New Food.



L’affidamento a Vivenda e il servizio per le scuole

La pronuncia interviene sulla procedura di cui miocomune.tv aveva riferito nei giorni scorsi, prima con la notizia del ricorso contro l’esclusione, poi con quella dell’aggiudicazione a Vivenda e dell’autorizzazione all’avvio anticipato.

L’affidamento riguarda la refezione degli alunni dell’infanzia e della primaria per il triennio 2026-2029, con un importo di 599.532 euro oltre Iva e una previsione complessiva di 141mila pasti.

La decisione lascia ferma l’esclusione contestata da New Food. Il provvedimento giudiziario non indica una data di avvio della mensa: l’organizzazione del servizio resta distinta dall’esito del ricorso.

 
 
bottom of page