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San Nicola Arcella, Rsa al Gruppo San Michele: gara confermata

  • Immagine del redattore: miocomune.tv
    miocomune.tv
  • 11 lug
  • Tempo di lettura: 3 min

Il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione del Tar Calabria e respinto il ricorso della cooperativa Universiis. Resta efficace il contratto novennale sottoscritto con l’Asp di Cosenza per la gestione della Rsa “San Francesco di Paola”


Rsa San Francesco, il Consiglio di Stato chiude il contenzioso


È confermata l’aggiudicazione al Gruppo San Michele della gestione della Rsa “San Francesco di Paola” di San Nicola Arcella. Il Consiglio di Stato, con una sentenza depositata nel luglio 2026, ha ribaltato la decisione assunta in primo grado dal Tar Calabria e chiuso il contenzioso amministrativo relativo alla gara indetta dall’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza.

La Terza sezione ha respinto integralmente le richieste avanzate dalla cooperativa sociale Universiis, classificatasi al terzo posto nella procedura, confermando la legittimità dell’aggiudicazione inizialmente disposta in favore della società In Mensa, divenuta nel frattempo Gruppo San Michele.

La decisione fa venire meno anche la dichiarazione di inefficacia del contratto sottoscritto nell’agosto 2025 tra l’Asp di Cosenza e il gestore della struttura. L’affidamento potrà quindi proseguire sulla base dell’accordo novennale.



Il contenzioso sulla gara della Rsa

La vicenda ha avuto origine dal bando pubblicato dall’Asp di Cosenza nel novembre 2023 per l’affidamento dei servizi assistenziali e alberghieri e per l’adeguamento strutturale della residenza sanitaria. La procedura prevedeva una base d’asta di 900mila euro.

Al termine della gara, la cooperativa Universiis aveva impugnato l’esito davanti al Tribunale amministrativo regionale, ottenendo nel 2025 l’annullamento dell’intera procedura.

Due i principali rilievi accolti in primo grado: la presunta commistione tra offerta tecnica ed economica, dovuta all’inserimento del Piano economico finanziario nella documentazione tecnica, e il difetto di istruttoria collegato alla mancata verbalizzazione analitica delle verifiche sulla congruità delle offerte.

Il Consiglio di Stato ha escluso la sussistenza di entrambi i vizi, riconoscendo la regolarità dell’operato degli uffici dell’Asp di Cosenza e della commissione giudicatrice.



Il Piano economico finanziario nella busta tecnica

Uno dei punti centrali della controversia riguardava la collocazione del Piano economico finanziario, inserito nella documentazione tecnica presentata dagli operatori economici.

Secondo i giudici, tale documento non avrebbe consentito alla commissione di conoscere anticipatamente il contenuto dell’offerta economica. Sarebbe servito, invece, a verificare la sostenibilità del progetto e degli investimenti proposti dai concorrenti.

Nella sentenza si legge che «il Pef non costituisce una surrettizia anticipazione dell’offerta economica, bensì un documento necessario a dimostrare la sostenibilità tecnico-organizzativa dell’offerta e la congruità degli investimenti previsti».

Il Consiglio di Stato ha quindi escluso che l’inserimento del Piano economico finanziario nella busta tecnica abbia determinato una violazione del principio di separazione tra le due componenti dell’offerta.



Le verifiche della commissione giudicatrice

La sentenza ha respinto anche le contestazioni relative ai verbali della commissione. Secondo il collegio, la mancata descrizione dettagliata di tutte le verifiche compiute non determina automaticamente l’illegittimità dell’aggiudicazione.

Sul punto, il Consiglio di Stato ha richiamato il principio secondo il quale «l’incompletezza del verbale, di per sé, non costituisce [...] una forma di invalidità dell’atto ivi documentato».

È stata considerata regolare anche la richiesta di chiarimenti inviata agli operatori economici dal Responsabile unico del progetto prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

Secondo quanto ricostruito nella decisione, la richiesta non avrebbe comportato modifiche alle proposte presentate né determinato una disparità di trattamento tra le imprese partecipanti.

«La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica», si legge nella sentenza, con riferimento alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici.



Il contratto novennale resta efficace

Accogliendo il ricorso incidentale presentato dall’impresa aggiudicataria, il Consiglio di Stato ha deciso di «confermare la legittimità della procedura di gara e dell’aggiudicazione disposta in favore del Gruppo San Michele».

Il ricorso proposto dalla cooperativa Universiis è stato respinto integralmente. Viene meno, di conseguenza, anche la dichiarazione di inefficacia del contratto sottoscritto nell’agosto 2025.

La pronuncia chiude una vertenza amministrativa durata oltre due anni e rimuove l’incertezza che aveva accompagnato la gestione della Rsa di San Nicola Arcella. Il rapporto con il Gruppo San Michele potrà proseguire sulla base del contratto novennale per i servizi assistenziali e alberghieri destinati agli ospiti della struttura.



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