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Calabria, referendum sui sottosegretari: ricorso inammissibile al Tar

Immagine del redattore: Matteo Cava
Matteo Cava
43 minuti fa
Tempo di lettura: 2 min

La sentenza non entra nel merito della consultazione sulla riforma dello Statuto. Secondo i magistrati amministrativi, la controversia deve essere esaminata dal giudice ordinario.

11 settembre 2026 - Ore 15:53


Calabria, referendum sui sottosegretari: decide il giudice ordinario

Il Tar di Catanzaro ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Regione Calabria contro il decreto che ha ammesso il referendum sulla riforma dello Statuto regionale. La sentenza n. 1683/2026, pubblicata oggi 11 settembre, non valuta il merito della consultazione: per i giudici amministrativi la controversia appartiene alla competenza del giudice ordinario.

Resta quindi valido il decreto dell’Ufficio centrale regionale per il referendum che ha disposto la ripresa del procedimento. La consultazione riguarda la legge regionale n. 9 del 3 marzo 2026, con la quale è stata introdotta la possibilità di nominare fino a due sottosegretari alla presidenza della Giunta.



La riforma dello Statuto regionale

La modifica consente al presidente della Regione di «nominare fino a due Sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale, per farsi coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato».

Contro questa previsione, sette consiglieri regionali di opposizione hanno chiesto di sottoporre la riforma al voto dei calabresi:

  • Ernesto Francesco Alecci;

  • Elisabetta Maria Barbuto;

  • Vincenzo Bruno;

  • Francesco De Cicco;

  • Giuseppe Falcomatà;

  • Rosellina Madeo;

  • Giuseppe Ranuccio.

La richiesta di referendum è stata depositata il 28 aprile. Il segretario generale del Consiglio regionale aveva inizialmente ritenuto la procedura non avviabile sulla base della legge regionale n. 45 del 2000.

Secondo questa interpretazione, le modifiche esclusivamente organizzative o di adeguamento normativo non potevano essere sottoposte a referendum statutario.



Il decreto dell’Ufficio centrale

I promotori hanno contestato la decisione davanti all’Ufficio centrale regionale per il referendum, organo composto da tre magistrati e costituito presso la Corte d’appello di Catanzaro.

Con il decreto n. 1 del 26 giugno, l’Ufficio centrale ha ammesso la richiesta e disposto la ripresa del procedimento. L’organo ha ritenuto che l’introduzione dei sottosegretari potesse incidere sugli equilibri dell’esecutivo regionale.

La Regione Calabria ha quindi presentato ricorso al Tar per chiedere l’annullamento del decreto. L’amministrazione, difesa dagli avvocati Angela Marafioti e Franceschina Talarico, ha sostenuto che le modifiche statutarie «non intervengono sui principi fondamentali o sulla struttura dello Statuto, dettando esclusivamente disposizioni puntuali di tipo organizzativo».

Nel giudizio si sono costituiti i sette promotori, assistiti dagli avvocati Paolo Falzea, Andrea Lollo e Antonio Ionà. Sono intervenute anche le consigliere regionali Filomena Greco ed Elisa Scutellà, difese dall’avvocato Valentina Grillo, oltre allo stesso Ufficio centrale.



Per il Tar deve decidere il giudice ordinario

La Prima sezione del Tar, presieduta da Ivo Correale e con Francesco Tallaro relatore, ha esaminato il ricorso nella camera di consiglio del 2 settembre. Già il 20 luglio il presidente del Tribunale aveva respinto la richiesta cautelare avanzata dalla Regione.

Con la sentenza pubblicata l’11 settembre, il collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per «difetto relativo di giurisdizione».

Secondo i magistrati, la Regione e i consiglieri promotori agiscono su un piano di parità nell’attuazione delle norme statutarie. La tutela dei diritti coinvolti deve quindi essere richiesta al giudice ordinario e non a quello amministrativo.

Il Tar ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite, richiamando la novità e la complessità della materia.

La Regione potrà riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario. Nel frattempo il procedimento referendario resta aperto e conserva efficacia il decreto che ne ha disposto la ripresa.

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