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Grisolia, demanio, dissequestrato il villaggio camping: il Riesame annulla il provvedimento

  • 2 ore fa
  • Tempo di lettura: 3 min

Demanio, il Tribunale della Libertà di Cosenza ha disposto la restituzione della struttura balneare, dissequestrato il villaggio camping a Grisolia. Accolte le tesi della difesa, l'avvocato penalista Antonio Crusco, sulla concessione demaniale e sul mantenimento dei manufatti amovibili


Il tribunale del riesame a Cosenza

12 giugno 2026 - ore 13.30 - www.miocomune.tv


Grisolia, dissequestrato il villaggio camping Orchidea

Il Tribunale della Libertà di Cosenza ha annullato il sequestro preventivo che riguardava l’intera struttura balneare “Villaggio Camping Orchidea” di Grisolia. L’ordinanza, depositata il 10 giugno dalla Sezione penale per il Riesame delle misure cautelari reali, dispone “la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto”. La decisione arriva dopo l’istanza presentata dall’avvocato penalista Antonio Crusco, difensore del titolare della concessione demaniale.



Il sequestro dopo gli accertamenti della Guardia Costiera

La vicenda giudiziaria era iniziata dopo un’informativa redatta a gennaio dalla Guardia Costiera di Diamante. Nel mese di aprile, la polizia giudiziaria e l’Ufficio tecnico del Comune di Grisolia avevano poi effettuato un sopralluogo sul lotto interessato dal piano comunale di spiaggia.

Al centro degli accertamenti c’era il mantenimento, su area demaniale marittima, di circa 120 metri quadrati di strutture e manufatti prefabbricati in legno oltre il termine della stagione balneare 2025.

Secondo l’ipotesi iniziale degli inquirenti, le opere sarebbero rimaste sull’area in assenza dei necessari titoli demaniali, edilizi e paesaggistici. Sulla base di questi elementi, il 15 maggio il Gip del Tribunale di Paola aveva convalidato il sequestro preventivo d’urgenza dell’intera area.




Perché il Riesame ha annullato il sequestro?

Il collegio del Tribunale della Libertà ha accolto integralmente le argomentazioni difensive dell'avvocato Antonio Crusco. Un primo punto riguarda la posizione concessoria dell’operatore economico. Dagli atti, secondo quanto rilevato dai giudici, emerge che “il ricorrente era titolare della concessione demaniale marittima” rilasciata dal Comune di Grisolia come ulteriore proroga del precedente rapporto concessorio e “recante scadenza al 31.12.2033”.

Il Tribunale ha inoltre richiamato il quadro normativo nazionale sulle concessioni turistico-ricreative, che prevede la prosecuzione dell’efficacia dei titoli concessori fino a settembre 2027.


Il nodo dei manufatti amovibili

Il punto centrale della decisione riguarda il mantenimento invernale delle strutture in legno. Il Riesame ha ritenuto assente l’elemento soggettivo del reato, cioè la consapevolezza di commettere un abuso.

Nell’ordinanza viene valorizzato il rapporto amministrativo intercorso tra il concessionario e l’ente locale. I giudici richiamano la Legge 118/2022, secondo cui ai concessionari è consentito “mantenere installati i manufatti amovibili anche nel periodo di sospensione stagionale dell’attività, in vigenza del titolo concessorio”.



Le richieste di pagamento del Comune e il “ragionevole affidamento”

Tra gli elementi considerati dal Tribunale vi sono anche le note con cui il Comune di Grisolia aveva richiesto all’imprenditore il pagamento dei canoni e delle imposte regionali per l’annualità 2025.

In quelle comunicazioni, secondo quanto riportato nell’ordinanza, erano conteggiate anche le quote per il mantenimento delle strutture di facile rimozione nel periodo non stagionale, dal primo ottobre 2024 alla fine di maggio 2025.

Per il collegio, queste richieste formali provenienti dallo stesso ente concedente sono risultate “idonee a ingenerare nel concessionario il ragionevole affidamento circa la non abusività della permanenza delle opere”.



Nessun pericolo di aggravamento urbanistico o paesaggistico

Alla luce del quadro amministrativo e normativo ricostruito nel provvedimento, il Tribunale della Libertà ha escluso la sussistenza di un pericolo di aggravamento urbanistico o paesaggistico.

Da qui la decisione di annullare il sequestro e ordinare la restituzione del Villaggio Camping Orchidea al titolare della concessione.




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