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Scalea, il Tar annulla l’atto sui depuratori: mancava il contraddittorio

Immagine del redattore: Matteo Cava
Matteo Cava
11 minuti fa
Tempo di lettura: 2 min

Accolto il ricorso di Aqua Consult contro la cancellazione degli impegni di spesa per l’adeguamento Istat e l’energia elettrica. I giudici hanno rilevato carenze nelle garanzie procedimentali

5 ottobre 2026 – 09:16

Scalea, annullato l’atto sulle spese dei depuratori: la decisione del Tar

SCALEA – Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha accolto il ricorso di Aqua Consult Trattamento Acque s.r.l. contro il Comune di Scalea, annullando la determinazione n. 36 del 3 febbraio 2023. Con quell’atto il settore tecnico manutentivo aveva cancellato in autotutela gli impegni di spesa relativi all’adeguamento Istat e ai costi dell’energia elettrica per la gestione degli impianti di depurazione e sollevamento dei collettori locali.

Al centro della decisione, le garanzie procedimentali previste dalla legge 241/1990: la società non aveva ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento, necessaria per consentirle di intervenire prima dell’annullamento degli atti.

A pronunciarsi è stata la Prima Sezione del Tar di Catanzaro, composta da Arturo Levato, presidente e relatore, e dai giudici Massimiliano Scalise e Nicola Ciconte.



La controversia sul canone di gestione

La vicenda riguarda una concessione di project financing della durata di 15 anni per la gestione degli impianti depurativi cittadini.

Nel gennaio 2021 Aqua Consult, difesa dagli avvocati Rita Ciciarello e Domenico Poerio, aveva chiesto l’aggiornamento del canone per il periodo 2017-2020. Dopo dieci mesi di istruttoria, il Comune aveva approvato le determine n. 303 e 304 del 2021, ricalcolando il canone annuo in 825.703,16 euro, con un incremento di 137.902,53 euro.

La controversia si è sviluppata dopo il mancato pagamento della fattura n. 126/2021, pari a 93.778,79 euro, e la notifica di un decreto ingiuntivo del Tribunale di Paola. Il Comune si è opposto e ha successivamente annullato in autotutela gli atti d’impegno.



Le ragioni dell’annullamento

Il Tar ha rilevato carenze nel rispetto delle garanzie previste per l’esercizio del potere di autotutela. Nella sentenza i giudici hanno sottolineato che tale potere richiede la comunicazione di avvio del procedimento, una motivazione analitica delle ragioni di interesse pubblico e la valutazione dell’interesse del privato alla stabilità della posizione acquisita.

Come si legge nella decisione, «l’esercizio del potere di autotutela, in quanto espressione di una rilevante discrezionalità amministrativa, è sempre soggetto all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento».

L’omissione dell’avviso ha impedito il necessario contraddittorio con la società. Alla luce delle carenze rilevate, il Tar ha quindi annullato la determina n. 36/2023, ordinando all’autorità amministrativa di eseguire la sentenza e disponendo la compensazione delle spese di lite.

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